IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art. 6,
primo comma, lettera a), che riserva allo Stato le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero;
Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3,
comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della
sanita' sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di
prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per
prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente
o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico e sono,
altresi', stabiliti i limiti e le modalita' per il concorso nella
spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unita' sanitarie
locali;
Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita';
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza
1. Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima
specializzazione all'estero, disciplinate dal presente decreto, sono
assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli
elenchi delle unita' sanitarie locali.
2. Le prestazioni sono erogate in forma indiretta mediante il
parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai
successivi articoli.