IL MINISTRO
                     DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
  Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 giugno 1967, n. 554;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 282;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello  Stato,  ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, relativo  alla  disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
amministrazioni   dello   Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  e
successive modifiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio
1989, con il quale l'on. dott. Sebastiano Montali e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla definizione della delega
di funzioni allo stesso Sottosegretario di Stato.
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  riservati  alla  firma del Ministro gli atti di rilevanza
politica,   amministrativa   ed   economica,   nonche'   quelli    di
autorizzazione  e  di approvazione che non rientrano nella competenza
delegata al  Sottosegretario,  ai  sensi  dell'art.  2  del  presente
decreto,  ovvero  in quella propria dei dirigenti a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  2. Sono altresi' riservati alla firma del Ministro:
   2.1.  le  istruzioni di servizio relative a questioni di massima e
gli atti e provvedimenti amministrativi che  comportino  l'emanazione
di  direttive; le modificazioni nell'ordinamento e nelle attribuzioni
dei  servizi;  le  circolari  ed  istruzioni  agli  enti  ed  aziende
controllate;
   2.2.  i  decreti  di  nomina  degli organi di amministrazione e di
controllo degli enti sottoposti alla vigilanza  del  Ministero  delle
partecipazioni statali;
   2.3.  gli  atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti del
Ministero in seno ad enti o societa';
   2.4.  gli  atti  relativi  alla  costituzione  di commissioni e di
comitati istituiti o promossi dal Ministero nonche' quelli relativi a
designazioni  di rappresentanti del Ministero in seno a commissioni o
comitati;
   2.5.  gli  atti  di  conferimento di incarichi speciali ad esperti
estranei all'amministrazione;
   2.6   i  provvedimenti  relativi  alla  nomina  all'impiego,  alla
promozione alla irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  superiori
alla   riduzione   dello   stipendio,   alla   sospensione  cautelare
facoltativa, nonche' le autorizzazioni per  missioni  all'estero  del
personale;
   2.7. i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali;
   2.8.  tutti gli altri atti che il Ministro ritenga di riservare al
proprio esame, anche  se  rientranti  nella  competenza  delegata  al
Sottosegretario,  ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, esclusi,
comunque, gli atti di competenza dei Dirigenti a  norma  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.