IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, con la quale sono state emanate norme per l'aggiornamento della disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti; Considerato che il comma 2 dell'art. 9 della predetta legge 29 marzo 1985, n. 113, riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti, ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianita' contributiva, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto; Ritenuto che il comma 3 dello stesso art. 9 pone il maggior onere derivante dall'applicazione della legge a carico dello Stato; Vista la circolare n. 32176/4.2.29 del 29 marzo 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, con la quale viene previsto che il rimborso degli oneri da parte dello Stato, in applicazione del comma 3 dell'art. 9, avverra' secondo le modalita' e le procedure gia' adottate, per la corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336; Visto il proprio decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1972, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione ed il versamento del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; Considerata la possibilita' per lo Stato di avvalersi, per il pagamento del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuite, della rateazione in ventiquattro semestralita'; Decreta: Art. 1. I maggiori oneri derivanti alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono recuperati dalle gestioni medesime con il sistema delle pensioni ad onere ripartito con lo Stato secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972.