Le note all'art. 2 e all'art. 9 della legge citata in epigrafe, di cui alle pagine 5 e 6 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle note di seguito riportate: "Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale e' il seguente: 'Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.'. - Il testo dell'art. 114 del suddetto codice e' il seguente: 'Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.'". "Nota all'art. 9: La legge n. 315/1942 reca: 'Provvedimenti per la ippicoltura'. Il D.Lgs. n. 496/1948 reca: 'Disciplina delle attivita' di giuoco'. La legge n. 528/1982 reca: 'Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto'. Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le disposizioni abrogate comminavano sanzioni, detentive e/o pecuniarie, nelle ipotesi di violazione di norme connesse all'organizzazione e all'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici, riservati, rispettivamente, all'U.N.I.R.E., allo Stato o a societa' debitamente autorizzate all'esercizio di scommesse, munite di licenza".