Le note all'art. 2 e all'art. 9 della legge citata in epigrafe, di
cui alle pagine 5 e 6 della sopraindicata  Gazzetta  Ufficiale,  sono
sostituite dalle note di seguito riportate:
"Note all'art. 2:
   -  Il  testo  dell'art.  116  del codice di procedura penale e' il
seguente:
   'Art.  116  (Copie,  estratti  e  certificati).  -  1.  Durante il
procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi  abbia  interesse
puo'  ottenere  il  rilascio  a  proprie  spese  di copie, estratti o
certificati di singoli atti.
   2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che
procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo  la
definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice
che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
   3.  Il  rilascio  non  fa  venire meno il divieto di pubblicazione
stabilito dall'art. 114.'.
   - Il testo dell'art. 114 del suddetto codice e' il seguente:
   'Art.  114  (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E' vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto,  con  il  mezzo  della
stampa  o  con  altro  mezzo  di  diffusione,  degli atti coperti dal
segreto o anche solo del loro contenuto.
   2.  E'  vietata  la  pubblicazione, anche parziale, degli atti non
piu' coperti dal segreto fino a che non siano  concluse  le  indagini
preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
   3.   Se   si   procede  al  dibattimento,  non  e'  consentita  la
pubblicazione, anche  parziale,  degli  atti  del  fascicolo  per  il
dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado,
e di quelli del fascicolo del pubblico  ministero,  se  non  dopo  la
pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
   4.  E'  vietata  la  pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo
472,  commi  1  e  2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo'
disporre il divieto di pubblicazione anche  degli  atti  o  di  parte
degli   atti   utilizzati   per   le  contestazioni.  Il  divieto  di
pubblicazione  cessa  comunque  quando  sono  trascorsi   i   termini
stabiliti  dalla  legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il
termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la  pubblicazione
e' autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
   5.  Se  non  si  procede  al  dibattimento, il giudice, sentite le
parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o  di  parte
di  atti  quando  la  pubblicazione  di  essi  puo' offendere il buon
costume o comportare la diffusione di notizie sulle  quali  la  legge
prescrive  di  mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero
causare pregiudizio alla riservatezza dei  testimoni  o  delle  parti
private.  Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
   6.  E'  vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine
dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato  fino
a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni,
nell'interesse  esclusivo  del  minorenne,  o  il  minorenne  che  ha
compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione.
   7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto.'".
"Nota all'art. 9:
   La  legge n. 315/1942 reca: 'Provvedimenti per la ippicoltura'. Il
D.Lgs. n. 496/1948 reca: 'Disciplina delle attivita' di  giuoco'.  La
legge n. 528/1982 reca: 'Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto'. Il R.D. n. 773/1931 approva il  testo  unico
delle   leggi   di   pubblica  sicurezza.  Le  disposizioni  abrogate
comminavano sanzioni, detentive  e/o  pecuniarie,  nelle  ipotesi  di
violazione  di  norme  connesse all'organizzazione e all'esercizio di
giochi   di   abilita'   e   di   concorsi   pronostici,   riservati,
rispettivamente,  all'U.N.I.R.E., allo Stato o a societa' debitamente
autorizzate all'esercizio di scommesse, munite di licenza".