IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi esclusi i veicoli che si spostano su rotaia debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministero dei trasporti, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi; Visto l'art. 20 della legge n. 183 del 16 aprile 1987, come modificata dalla legge n. 86 del 9 marzo 1989 in base al quale con decreto dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti che modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' da essi recepite con propri decreti nell'ordinamento nazionale; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Vista la direttiva n. 70/157/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore modificata dalla direttiva n. 84/424/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale del 6 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985 e modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/354/CEE del 25 giugno 1987; Vista la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti prodotte dai motori di propulsione modificata da ultimo dalle direttive n. 88/76/CEE e n. 88/436/CEE, recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale dal 5 giugno 1989; Vista la direttiva n. 72/245/CEE del Consiglio del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto ministeriale del 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; Vista la direttiva n. 72/306/CEE del Consiglio del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'emissione di fumo prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale del 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; Vista la direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo combustibile dei veicoli a motore, recepita nell'ordinamento ordinario con il decreto ministeriale del 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981; Vista la direttiva n. 80/1269/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/195/CEE, recepita nell'ordinamento ordinario con il decreto ministeriale del 26 luglio 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988; Vista la direttiva n. 87/354/CEE del 25 giugno 1987 che modifica alcune direttive per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri; Vista la direttiva n. 89/491/CEE del 17 luglio 1989 di adeguamento al progresso tecnico delle direttive n. 70/157/CEE n. 70/220/CEE, n. 72/245/CEE, n. 72/306/CEE, n. 80/1268/CEE e n. 80/1269/CEE; Decreta: Art. 1. Conformemente a quanto stabilito dalla direttiva n. 87/354/CEE (riportata in allegato I) la sigla distintiva che identifica la Grecia negli atti e nelle marcature di omologazione e' modificata in "EL".