IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste le domande in data 14 febbraio, 1 e 13 giugno e 21 marzo 1989
de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese  ad
ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita
e di condizioni speciali di polizza;
  Viste le lettere in data 11 luglio 1989, n. 922518 e n. 922519, con
le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali
di polizza, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede
in Firenze:
   1)  tariffa  n.  31-FB  0%  -  assicurazione  mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);
   3)  tariffa  n.  31-FCB  0%  -  assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita  alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 3);
   5)  condizioni  di  polizza  regolanti  la  riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  punto  3),  allorquando  il  premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 1.000.000;
   6)  condizioni  di  polizza  regolanti  la  riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  punto  1),  allorquando  il  premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 700.000;
   7)  tariffa  n.  31-FB  (3%)  - assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);
   9)  tariffa  n.  31-FCB  (3%) - assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita  alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 7);
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 9);
   11)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  punto  3),  allorquando  il  premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 1.000.000;
   12)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  punto  7),  allorquando  il  premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 700.000;
   13)  tabella  ausiliaria  n.  3  da applicare alla tariffa 21-FA -
assicurazione di capitale differito  con  controassicurazione  di  un
capitale  annualmente  crescente,  a premio e prestazione annualmente
rivalutabili,  con  facolta'  di  anticipazioni  quinquennali  -   in
sostituzione  dell'analoga  approvata con decreto ministeriale del 27
settembre 1988.