IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 14 febbraio, 1 e 13 giugno e 21 marzo 1989 de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Viste le lettere in data 11 luglio 1989, n. 922518 e n. 922519, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze: 1) tariffa n. 31-FB 0% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa n. 31-FCB 0% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3); 5) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 6) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 1), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 7) tariffa n. 31-FB (3%) - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7); 9) tariffa n. 31-FCB (3%) - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 7); 10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9); 11) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 12) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 7), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 13) tabella ausiliaria n. 3 da applicare alla tariffa 21-FA - assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, con facolta' di anticipazioni quinquennali - in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 27 settembre 1988.