IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza n. 1367/FPC del 18 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1988, con la quale veniva assegnata al prefetto di Catania la somma di L. 100.000.000 al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti; Viste le successive ordinanze n. 1613/FPC del 23 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1988 e n. 1729/FPC del 7 giugno 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989, con le quali venivano rispettivamente concesse ulteriori somme di L. 200.000.000 e di L. 400.000.000 per la prosecuzione dell'attivita' sopracitata, nelle more della realizzazione del progetto di costruzione di una condotta volante disposta con ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989; Vista la nota n. 5378 del 31 luglio 1989 del sindaco del comune di Castel di Judica, trasmessa con parere favorevole dal prefetto di Catania, tendente ad ottenere, essendo esauriti i fondi di cui alle precedenti ordinanze, la concessione di un mutuo di L. 500.000.000 per continuare a far fronte alle esigenze di approvvigionamento idropotabile di quella popolazione fino alla definitiva realizzazione della condotta volante di cui sopra; Visto che con telegramma n. 3336/27.1/GAB. del 14 novembre 1989 il prefetto di Catania comunica che i lavori di costruzione della citata condotta saranno ultimati, salvo imprevisti, alla fine del mese di dicembre 1989; che l'amministrazione comunale di Castel di Judica riuscira' a continuare il servizio di approvvigionamento alternativo sino al 25 novembre del corrente anno con proprio sforzo finanziario e ridetermina, per il prosieguo dell'attivita', l'ulteriore finanziamento in almeno 100.000.000 di lire; Considerata la necessita' di accogliere la cennata richiesta al fine di non privare quella comunita' del necessario approvvigionamento idropotabile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della amministrazione del comune interessato.