IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,  convertito, con
modificazioni,  in  legge  5  maggio  1989,  n.   160,   concernente:
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di concessioni
marittime";
  Visto  il  comma 1 dell'art. 10 delle citate disposizioni, il quale
attribuisce al Ministro della marina mercantile di  concerto  con  il
Ministro  delle  finanze  la  potesta'  di  fissare  criteri  per  la
determinazione dei canoni per le concessioni  di  aree  e  pertinenze
demaniali marittime e di zone del mare territoriale, nonche' il comma
8 con il quale sono abrogate le norme del codice  della  navigazione,
del  regolamento  per  l'esecuzione del codice medesimo ed ogni altra
norma in contrasto con le disposizioni dello stesso articolo;
  Visto il comma 5 del medesimo art. 10 il quale prevede che la prima
applicazione di tali criteri avra' effetto dal 1› gennaio 1989.
  Considerata  l'opportunita'  di adottare criteri i quali consentano
lo snellimento delle procedure di  determinazione  dei  canoni  sulla
base  di  parametri  oggettivi ed, in linea di principio, applicabili
uniformemente su tutto il territorio nazionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160,  i
canoni  annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime
e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative
alle  utilizzazioni  del  demanio  marittimo,  sono  determinati  con
effetto dal 1› gennaio 1989, nelle seguenti misure:
    a) L. 1.600 per ogni metro quadrato di area scoperta;
    b) L. 3.000 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti
di facile rimozione;
    c) L. 3.600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti
di difficile rimozione.
  2.  Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si
aggiungono, per la parte degli impianti a quota superiore o inferiore
ai  metri 2,7, rispetto al piano di campagna, L. 3.200 per ogni metro
cubo  di  volume  fino  al  raggiungimento   della   misura   massima
corrispondente  a  L.  10.000, oltre alla misura di cui al precedente
comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla  quale  insiste
l'impianto.
  3. Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni
turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del  canone  annuo
e'  determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area
concessa, nelle seguenti misure:
    a)  L.  1.600  per metro quadrato fino ad una estensione di 1.000
metri quadrati;
    b) L. 1.250 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri
quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;
    c) L. 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri
quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;
    d)  L.  750 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri
quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;
    e)  L.  500 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri
quadrati.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 160/1989, e il  seguente:
             "Art.  10.  -  1.  I canoni per le concessioni di aree e
          pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli  28  e
          29  del  codice della navigazione, nonche' di zone del mare
          territoriale, sono determinati in base  a  criteri  fissati
          con   decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  di
          concerto con il  Ministro  delle  finanze.  Con  lo  stesso
          decreto  sono  fissati  i criteri per la determinazione dei
          canoni di cui all'art. 39  del  codice  della  navigazione,
          all'art.  37  del  regolamento per la esecuzione del codice
          della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del
          testo  unico  delle  leggi  sulla pesca approvato con regio
          decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonche' quelli relativi ai
          cantieri navali.
             2.  Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite
          per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso  pubblico,
          il  canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla
          sommatoria dei  vari  parametri  e  coefficienti  non  deve
          superare  il  limite  di  quattro  volte  il  canone minimo
          normale stabilito dall'art. 15 del decreto-legge 2  ottobre
          1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1›
          dicembre 1981, n. 692.
             3.   Il  provvedimento  di  concessione,  contenente  la
          determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per
          la  riscossione  coattiva  del  canone  stesso  e di quelli
          determinati in virtu' di successivi adeguamenti.
             4.  Per  la  riscossione dei crediti assistiti da titoli
          esecutivi,  le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti
          gestori  dei  beni  del demanio marittimo, si avvalgono del
          servizio centrale della riscossione di cui al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, ai
          sensi dell'art. 69 del decreto stesso.
             5.  Nella  prima  applicazione,  tali  criteri,  che per
          l'anno 1989 hanno effetto dal 1› gennaio, sono  determinati
          con  decreto  da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.
             6.  I  canoni  determinati ai sensi dei commi precedenti
          sono adeguati annualmente con decreto  del  Ministro  della
          marina  mercantile,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.
             7.  Oltre a quanto previsto dal comma primo, il Ministro
          della marina mercantile, di concerto con il Ministro  delle
          finanze,  su  proposta  della  capitaneria  di  porto, puo'
          adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino
          al  doppio,  ovvero  in  diminuzione  fino  alla meta', per
          determinate aree geografiche o per categorie di impianti  o
          pertinenze,  in  relazione  alla  particolare utilizzazione
          degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite  del  50
          per  cento  di quelli normali in presenza di eventi dannosi
          di eccezionale gravita' che comportino la  riduzione  della
          capacita' di utilizzazione della concessione.
             8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e
          del  regolamento  per   l'esecuzione   del   codice   della
          navigazione  (navigazione  marittima),  nonche'  ogni altra
          norma che siano in contrasto con il presente decreto".