IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, concernente: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime"; Visto il comma 1 dell'art. 10 delle citate disposizioni, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze la potesta' di fissare criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime e di zone del mare territoriale, nonche' il comma 8 con il quale sono abrogate le norme del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice medesimo ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni dello stesso articolo; Visto il comma 5 del medesimo art. 10 il quale prevede che la prima applicazione di tali criteri avra' effetto dal 1 gennaio 1989. Considerata l'opportunita' di adottare criteri i quali consentano lo snellimento delle procedure di determinazione dei canoni sulla base di parametri oggettivi ed, in linea di principio, applicabili uniformemente su tutto il territorio nazionale; Decreta: Art. 1. 1. In applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con effetto dal 1 gennaio 1989, nelle seguenti misure: a) L. 1.600 per ogni metro quadrato di area scoperta; b) L. 3.000 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di facile rimozione; c) L. 3.600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di difficile rimozione. 2. Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si aggiungono, per la parte degli impianti a quota superiore o inferiore ai metri 2,7, rispetto al piano di campagna, L. 3.200 per ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 10.000, oltre alla misura di cui al precedente comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto. 3. Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo e' determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure: a) L. 1.600 per metro quadrato fino ad una estensione di 1.000 metri quadrati; b) L. 1.250 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati; c) L. 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati; d) L. 750 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati; e) L. 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1989, e il seguente: "Art. 10. - 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonche' di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonche' quelli relativi ai cantieri navali. 2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692. 3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtu' di successivi adeguamenti. 4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso. 5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1 gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione. 7. Oltre a quanto previsto dal comma primo, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, puo' adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla meta', per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino la riduzione della capacita' di utilizzazione della concessione. 8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonche' ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto".