IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, concernente:
"Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime";
Visto il comma 1 dell'art. 10 delle citate disposizioni, il quale
attribuisce al Ministro della marina mercantile di concerto con il
Ministro delle finanze la potesta' di fissare criteri per la
determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze
demaniali marittime e di zone del mare territoriale, nonche' il comma
8 con il quale sono abrogate le norme del codice della navigazione,
del regolamento per l'esecuzione del codice medesimo ed ogni altra
norma in contrasto con le disposizioni dello stesso articolo;
Visto il comma 5 del medesimo art. 10 il quale prevede che la prima
applicazione di tali criteri avra' effetto dal 1 gennaio 1989.
Considerata l'opportunita' di adottare criteri i quali consentano
lo snellimento delle procedure di determinazione dei canoni sulla
base di parametri oggettivi ed, in linea di principio, applicabili
uniformemente su tutto il territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, i
canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime
e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative
alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con
effetto dal 1 gennaio 1989, nelle seguenti misure:
a) L. 1.600 per ogni metro quadrato di area scoperta;
b) L. 3.000 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti
di facile rimozione;
c) L. 3.600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti
di difficile rimozione.
2. Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si
aggiungono, per la parte degli impianti a quota superiore o inferiore
ai metri 2,7, rispetto al piano di campagna, L. 3.200 per ogni metro
cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima
corrispondente a L. 10.000, oltre alla misura di cui al precedente
comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste
l'impianto.
3. Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni
turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo
e' determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area
concessa, nelle seguenti misure:
a) L. 1.600 per metro quadrato fino ad una estensione di 1.000
metri quadrati;
b) L. 1.250 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri
quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;
c) L. 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri
quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;
d) L. 750 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri
quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;
e) L. 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri
quadrati.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 160/1989, e il seguente:
"Art. 10. - 1. I canoni per le concessioni di aree e
pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e
29 del codice della navigazione, nonche' di zone del mare
territoriale, sono determinati in base a criteri fissati
con decreto del Ministro della marina mercantile di
concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso
decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei
canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione,
all'art. 37 del regolamento per la esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del
testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonche' quelli relativi ai
cantieri navali.
2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite
per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico,
il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla
sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve
superare il limite di quattro volte il canone minimo
normale stabilito dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 1981, n. 692.
3. Il provvedimento di concessione, contenente la
determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per
la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli
determinati in virtu' di successivi adeguamenti.
4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli
esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti
gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del
servizio centrale della riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai
sensi dell'art. 69 del decreto stesso.
5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per
l'anno 1989 hanno effetto dal 1 gennaio, sono determinati
con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti
sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro delle
finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.
7. Oltre a quanto previsto dal comma primo, il Ministro
della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle
finanze, su proposta della capitaneria di porto, puo'
adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino
al doppio, ovvero in diminuzione fino alla meta', per
determinate aree geografiche o per categorie di impianti o
pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione
degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50
per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi
di eccezionale gravita' che comportino la riduzione della
capacita' di utilizzazione della concessione.
8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e
del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), nonche' ogni altra
norma che siano in contrasto con il presente decreto".