IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 71/1979, 2/1981, 47/1981, 58/1982, 12/1984, 27/1984, 3/1988, 10/1988, 27/1988, 1/1989 e 21/1989; Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 (III parte - punto 23) ove stabilisce che le tariffe devono essere articolate, sulle varie classi di utenza, in modo da riflettere piu' adeguatamente il costo reale del servizio prestato; Considerata l'opportunita' di un riallineamento dei prezzi dell'energia elettrica per le varie classi di utenza e di una accentuazione di tutti i possibili interventi che incentivino il risparmio energetico; Considerata l'opportunita' di un aggiornamento delle norme per la determinazione del contributo per l'onere termico dell'Enel; D'intesa con il Ministero del tesoro; Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1924, n. 347) nella riunione dell'8 febbraio 1989; Delibera: Titolo I MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO 1) A decorrere dal 1 gennaio 1990 l'ammontare dell'onere termico si determina: per l'energia prodotta con l'impiego di carboni assumendo un consumo specifico medio di 0,360 kg/kWh; per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti, il consumo specifico medio viene assunto pari a 0,350 kg/kWh; per l'energia prodotta con combustibili assunti equivalenti ad olio combustibile ATZ assumendo un prezzo del combustibile equivalente pari allo 0,80 del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.), determinato secondo la procedura vigente, per un consumo annuo di olio BTZ (minore od uguale all'1% di zolfo) uguale allo 0,50 della quantita' complessiva di oli combustibili utilizzati. La congruita' del consumo specifico dei carboni, nonche' del rapporto 0,50 e del parametro 0,80, viene verificata annualmente in relazione all'andamento dei prezzi, alla composizione quantitativa dei consumi dei carboni e degli oli ATZ e BTZ sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di ogni singola centrale, certificate dagli UTIF territorialmente competenti. Eventuali nuovi valori verranno utilizzati per la determinazione a consuntivo del contributo onere termico per l'esercizio precedente e, in via previsionale, per quello successivo. Le variazioni delle aliquote fiscali sui prodotti costituenti il combustibile equivalente, si conteggiano ai fini del calcolo dell'onere termico nella prima determinazione o verifica successiva alla variazione stessa. 2) Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza inferiore a 100 mW l'onere termico si determina per le prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo specifico effettivo, se superiore a 0,230 kg/kWh, e comunque fino al limite massimo di 0,330 kg/kWh; per le rimanenti ore di utilizzazione con riferimento al consumo specifico di 0,230 kg/kWh. 3) Per l'energia acquistata dall'Enel in eccedenza, su base annua, a quella venduta all'estero in base a contratti con garanzia di fornitura, il contributo si determina assumendo il minor valore fra il prezzo medio risultante dai suddetti contratti ed il prezzo medio di acquisto dell'energia prodotta per conto da terzi nazionali. Per i restanti quantitativi resta in vigore la norma di cui all'ultimo comma del punto 2, par. A, del provvedimento C.I.P. n. 3/1988. 4) Nelle determinazioni ad inizio d'anno non si considerano le differenze, positive o negative, fra gettito ed onere che danno luogo a variazioni delle aliquote di sovrapprezzo inferiori allo 0,5%. Le suddette differenze fra gettito ed onere sono considerate in sede di conguaglio su dati consuntivi alla fine di ciascun anno. 5) In sede di verifica dell'onere termico, la Cassa conguaglio settore elettrico, sulla base della quotazione del P.G.I. comunicata dalla segreteria del C.I.P., effettua l'esame tecnico relativo delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo conseguenti e le sottopone al Presidente delegato del C.I.P. per le determinazioni di competenza. Le nuove aliquote di sovrapprezzo e di contributo decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento C.I.P. nella Gazzetta Ufficiale. Titolo II ALIQUOTE DI SOVRAPPREZZO TERMICO 1) Le aliquote ordinarie e straordinarie del sovrapprezzo termico indicate nelle allegate tabelle A e B entrano in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 1990, dal 1 gennaio 1991 e dal 1 gennaio 1992. Alle aliquote indicate nelle tabelle si applicano le variazioni che saranno disposte con successivi provvedimenti. 2) Alle forniture in media ed alta tensione regolate dalle tariffe multiorarie che nell'anno 1989 abbiano fatto registrare una utilizzazione annua della potenza impegnata superiore a 5.000 ore nonche' alle forniture regolate dalle tariffe di cui alla tabella VIII - del provvedimento C.I.P. n. 12/1984 in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la revisione delle aliquote di sovrapprezzo termico decorrera' dal 1 gennaio 1991 e sara' completata il 1 gennaio 1995, riassorbendo, dal 1 gennaio di ciascun anno, in modo lineare, le differenze positive e negative tra le aliquote ordinarie e straordinarie in atto al 31 dicembre 1990 e quelle definitive previste rispettivamente per le forniture in media ed in alta tensione. Con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno questi utenti possono optare per il trattamento previsto per la generalita' dell'utenza con la cui applicazione cessa, ad ogni effetto, il trattamento di cui al precedente capoverso. 3) Alle forniture per le quali e' in atto il trattamento in gradualita' previsto al titolo IV, punti 3) e 4), del provvedimento n. 12/1984, in sostituzione delle disposizioni ivi contenute, a partire dal 1 gennaio 1990 si applica un aumento di 5,00 L./kWh all'aliquota in atto, fatta salva la facolta' per gli utenti interessati di optare per il trattamento previsto per la generalita' dell'utenza derivante dalle aliquote transitorie in vigore al 1 gennaio 1990 o dalle aliquote definitive in vigore al 1 gennaio 1992. Lo stesso aumento verra' applicato il 1 gennaio 1991, ferma restando la facolta' di optare per il trattamento previsto per la generalita' dell'utenza in via transitoria per il 1991 od in via definitiva per il 1992. Alle forniture in gradualita' non si applicano eventuali riduzioni del sovrapprezzo termico. Il regime di gradualita' cessa, ad ogni effetto, con l'applicazione del trattamento previsto per la generalita' dell'utenza, sia transitorio che definitivo; in ogni caso tale regime ha termine a decorrere dal 1 gennaio 1992. Titolo III PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA Per la regolamentazione dei prelievi di energia reattiva, con decorrenza dal 1 luglio 1990, si applicano i seguenti corrispettivi: 1) Tariffe non multiorarie: a) per i quantitativi di energia reattiva, espressi in kVArh, numericamente compresi fra il 50% ed il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh: 50,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in bassa tensione; 24,00 lire per kVArh per le forniture con consegna a tensione superiore; b) per i quantitativi di energia reattiva espressi in kVArh, numericamente eccedenti il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh: 65,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in bassa tensione; 30,00 lire per kVArh per le forniture con consegna a tensione superiore. Detti corrispettivi non possono essere richiesti per le utenze con potenza impegnata fino a 6 kW. 2) Tariffe multiorarie: a) per i quantitativi di energia reattiva, espressi in kVArh, numericamente compresi fra il 50% ed il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh: 24,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV; 13,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 kV; b) per i quantitativi di energia reattiva espressi in kVArh, numericamente eccedenti il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kW: 30,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV; 16,50 lire per kVArh per le forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 kV. 3) In nessun caso l'impianto dell'utente deve erogare energia reattiva verso la rete del fornitore al fine di evitare disturbi sulla rete stessa. E' data facolta' al fornitore, previa installazione di apposita misura, di applicare all'energia reattiva, eventualmente erogata dall'impianto dell'utente, i corrispettivi per kVArh di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b). Disposizione finale Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati non compatibili con le norme previste nel presente provvedimento e nelle tabelle allegate, che formano parte integrante del provvedimento stesso. Roma, addi' 22 novembre 1989 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA