La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA


la seguente legge:

                               ART. 1.
                 (Stato di previsione dell'entrata)

  1.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle  imposte  e delle tasse di ogni specie e il
versamento  nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1990, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
  2.  E altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi  i  ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.