IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonche' di trasferimenti ed assunzioni
di personale nelle amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili dello Stato
ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che
godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei
dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494.
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione
dei professori e ricercatori universitari e del personale ad essi
equiparato, nonche' del personale di magistratura, le misure degli
stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della
legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15
per cento con decorrenza 1° marzo 1989.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite
dalle seguenti: "92 per cento".
4. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di
trattamento di missione si applicano, con gli stessi criteri e
modalita', al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato ed
alle categorie ad essi collegate, ai professori universitari, al
personale delle forze armate, nonche' ai Corpi di polizia civili e
militari.