IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le
caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
Visto il proprio decreto del 21 marzo 1988 con il quale l'istituto
per l'infanzia di Trieste e' stato autorizzato ad avvalersi della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le
lastre radiografiche prodotte nel periodo 1 giugno 1976-31 dicembre
1980;
Vista la nota n. G8/20 del 10 luglio 1989 del predetto istituto con
la quale ha richiesto il proseguimento della fotoriproduzione
sostitutiva delle lastre radiologiche prodotte nel periodo 1 gennaio
1981-31 dicembre 1985;
Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
Udito il comitato di settore per i beni archivistici in
sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Sentito il Ministro della sanita';
Decreta:
Articolo unico
L'istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato
pediatrico regionale, e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di
cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre
radiologiche prodotte nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1985.
Le modalita' di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche prescritte dal
decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
Le lastre radiologiche, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo che siano
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi' 14 dicembre 1989
Il Ministro: FACCHIANO