IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Visto  il proprio decreto del 21 marzo 1988 con il quale l'istituto
per l'infanzia di Trieste e' stato  autorizzato  ad  avvalersi  della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le
lastre radiografiche prodotte nel periodo 1› giugno 1976-31  dicembre
1980;
  Vista la nota n. G8/20 del 10 luglio 1989 del predetto istituto con
la  quale  ha  richiesto  il  proseguimento  della   fotoriproduzione
sostitutiva delle lastre radiologiche prodotte nel periodo 1› gennaio
1981-31 dicembre 1985;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'istituto   per  l'infanzia  di  Trieste,  ospedale  specializzato
pediatrico regionale, e' autorizzato ad avvalersi della  facolta'  di
cui  all'art.  25  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre
radiologiche prodotte nel periodo 1› gennaio 1981-31 dicembre 1985.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
 La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che  sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti,  dovra'  possedere  le  caratteristiche  prescritte   dal
decreto   ministeriale  29  marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Le   lastre   radiologiche,   di   cui   e'   stata  effettuata  la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo che siano
decorsi  centottanta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 dicembre 1989
                                               Il Ministro: FACCHIANO