IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'Universita' degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
Art. 1.
Gli articoli da 355 a 364, relativi alla scuola di specializzazione
in chimica nucleare, sono soppressi.