Paragrafo 1.
1. Ai fini dell'applicazione del prelievo di corresponsabilita' sul
latte bovino, si considerano situate nelle zone svantaggiate le
aziende che hanno la stalla ubicata nelle zone delimitate ai sensi
dell'art. 3, paragrafi 4) e 5), della direttiva CEE n. 75/268.
2. Le aziende che hanno almeno il 50% della superfice agricola
utile situata all'interno di tali zone sono assimilate alle aziende
di cui al punto precedente.
Paragrafo 2.
1. Il prelievo di corresponsabilita' puo' essere versato
annualmente dalle imprese che producono Grana Padano e/o Parmigiano
Reggiano e che saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al
produttore, anche se trasformano o cedono per una diversa
utilizzazione una parte del latte, purche' tale parte non superi il
15% del latte raccolto.
2. Il prelievo puo' essere versato per ogni trimestre dell'anno
solare dalle imprese che dimostrino di aver acquistato nel 1976 una
quantita' media giornaliera di latte non superiore a 1.500 kg.
3. Possono versare il prelievo trimestralmente anche le imprese che
dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui stagionatura e'
di almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantita' media
giornaliera di latte non superiore a 10.000 kg.
4. Sono considerati formaggi con tre mesi di stagionatura:
provolone e cacio cavallo;
asiago e formaggi assimilabili;
montasio e formaggi assimilabili.
5. Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di effettuare
i versamenti per ogni trimestre dell'anno solare devono chiedere
l'autorizzazione ai competenti assessorati regionali, o ai
corrispondenti organi provinciali per le province autonome.
6. Per le imprese indicate nel punto 3 del presente paragrafo
l'autorizzazione deve essere rinnovata prima dell'inizio di ciascun
trimestre dell'anno solare.
7. Le imprese che producono, oltre ai formaggi Grana Padano e/o
Parmigiano Reggiano, anche formaggi con tre mesi di stagionatura,
possono soltanto chiedere l'autorizzazione ad effettuare
trimestralmente i versamenti.
8. In tutti gli altri casi le imprese devono versare il prelievo
mensilmente.
9. Il versamento annuale deve essere effettuato entro il 14 maggio
successivo alla fine dell'anno in causa.
10. I versamenti trimestrali e mensili devono essere effettuati
entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del relativo
periodo.
Paragrafo 3.
1. Le dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 282/78,
redatte secondo i fac-simile allegati 1, 2 e 3, con allegata copia
della ricevuta di versamento del prelievo di corresponsabilita' sul
latte bovino, vanno inviate, al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III, immediatamente dopo che e' stato effettuato
il versamento del prelievo di corresponsabilita' e comunque entro i
termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n.
1822/77.
2. Le imprese preventivamente autorizzate, che effettuano
trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi, devono allegare
alla dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 2, copia
dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali o
provinciali ai sensi dei punti 5 o 6 del precedente paragrafo 2.
3. Le imprese che, ai sensi del precedente paragrafo 2, punto 1,
intendono effettuare un unico versamento annuale, devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilita' di trovarsi nelle condizioni
di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77, tale
dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 4; dovra'
essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telex
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III,
all'inizio di ogni anno civile di conferimento del latte e comunque
non oltre il 15 marzo.
4. Le imprese che non provvedono ad inviare la dichiarazione di cui
al precedente punto 3 nei termini ivi indicati, devono effettuare i
versamenti una volta al mese nel rispetto dei termini previsti dal
punto 10 del precedente paragrafo 2.
Paragrafo 4.
1. Tutto il latte trasferito tra imprese, anche se proveniente
dall'estero, deve essere accompagnato da una dichiarazione
dell'impresa venditrice redatta in conformita' all'art. 6 del
decreto-legge n. 282/1978.
2. Tale prescrizione riguarda anche il latte soggetto, a qualsiasi
titolo, al prelievo ridotto, od esente dal prelievo medesimo.
Paragrafo 5.
1. Per beneficiare del prelievo ridotto previsto per i produttori
che non hanno effettuato consegne globalmente superiori a 60.000 kg
durante la campagna di commercializzazione 1987-88 (1 aprile 1987-31
marzo 1988), gli interessati devono redigere una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', indicando espressamente:
di non aver effettuato consegne globalmente superiori a 60.000 kg
nel corso del periodo 1 aprile 1987-31 marzo 1988;
di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene
richiesto il prelievo ridotto, specificando la precisa ubicazione
dell'azienda (localita', comune, provincia).
2. La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente,
che ne accerta la completezza.
3. Prima di applicare il prelievo ridotto, l'impresa acquirente e'
tenuta altresi' a verificare nella propria documentazione, relativa
alla campagna 1987-88, se il produttore ha effettuato consegne
complessivamente superiori a 60.000 kg nel corso di tale campagna.
4. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' devono essere
custodite dalle imprese acquirenti e tenute a disposizione degli
organi di controllo.
Paragrafo 6.
1. Per beneficiare della riduzione di prelievo prevista per i
produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento non
superiore a 60.000 kg, gli interessati devono redigere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', indicando
espressamente:
di essere in possesso di una comunicazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ovvero dell'Unione nazionale fra le
associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), ove si attesta che
il produttore medesimo e' titolare, per la campagna in questione, di
un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 5-quater del
regolamento CEE n. 804/68, non superiore a 60.000 kg;
di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene
richiesto il prelievo ridotto, specificando la precisa ubicazione
dell'azienda (localita', comune, provincia).
2. La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente,
che, accertatane la completezza, applica il prelievo ridotto.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' devono essere
custodite dalle imprese acquirenti e tenute a disposizione degli
organi di controllo.
Paragrafo 7.
1. Tutti coloro che usufruiscono dell'aiuto al latticello ai sensi
del regolamento CEE n. 1105/68 devono dimostrare di aver adempiuto
agli obblighi derivanti dalla applicazione degli articoli 5 e 6 del
regolamento n. 1822/78 inviando all'A.I.M.A., unitamente alla domanda
di liquidazione dell'aiuto:
copia della ricevuta del versamento del prelievo effettuato in
rapporto alla quantita' di latticello per il quale si chiede l'aiuto,
nel caso del singolo allevatore;
dichiarazione di aver trattenuto l'importo del prelievo sul latte
raccolto e/o acquistato, con la relativa ricevuta di versamento, per
le cooperative e i burrifici privati che producono burro acquistato
e/o ritirano latte e creme di latte;
dichiarazione dalla quale risulti che per la produzione del burro
non viene utilizzato latte acquistato direttamente dagli allevatori,
per quei burrifici che impiegano creme e/o latte acquistato da altre
imprese. La dichiarazione deve essere vistata dall'organo regionale
designato ai controlli ai sensi del cap. III della circolare del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 190 del 22 aprile 1978.
2. Qualora si tratti di imprese che si avvalgono della
autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento CEE n.
1822/77 per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilita',
sara' sufficiente una dichiarazione dell'impresa interessata dalla
quale risulti l'impegno a versare l'intero importo del prelievo entro
il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.
Il Ministro: MANNINO