IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che prevede la corresponsione di un trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo massimo di centottanta giorni, ai lavoratori licenziati da imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' o per riduzione di personale; Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che dispone la possibilita' di proroga del predetto trattamento nei casi di crisi economiche settoriali o locali; Visto l'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI l'accertamento delle cause di intervento di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che abroga la causale "crisi di settore" ai fini delle integrazioni salariali straordinarie; Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, che specifica che l'abrogazione ex art. 8, comma 2, decreto-legge n. 86/88 opera solo ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione; Considerato che la vigente normativa non prevede specifici requisiti per l'accertamento delle crisi economiche settoriali o locali ai fini dei trattamenti speciali di disoccupazione; Ritenuto opportuno adottare puntuali criteri per l'accertamento delle predette situazioni di crisi al fine di conferire imparzialita' e univocita' all'azione amministrativa; Tenuto conto che l'esame delle situazioni occupazionali deve essere riferito ad aree sufficientemente significative per la valutazione delle opportunita' lavorative esistenti sia nel comparto in difficolta', sia nelle altre attivita' produttive della zona; Ritenuto che l'efficacia temporale degli accertamenti delle situazioni di crisi economiche locali o settoriali deve essere stabilita avuto riguardo al numero di lavoratori licenziati e alle prospettive occupazionali e produttive dell'area; Delibera: 1. Gli accertamenti delle crisi economiche locali e settoriali di cui alle premesse saranno effettuati tenendo conto dei seguenti elementi: dimensione dell'area di crisi (comunque non inferiore ai 10.000 abitanti al Nord e 5.000 al Sud); numero dei licenziati (comunque non inferiore ad 80 unita' al Nord e 40 al Sud); tasso di disoccupazione nell'area colpita da crisi; numero delle unita' locali del settore in crisi con piu' di 10 addetti nell'area; reddito pro-capite nell'area in difficolta'. 2. I predetti accertamenti avranno efficacia temporale dimensionata alle possibilita' occupazionali e produttive dell'area di crisi; la deliberazione fissera' sia l'ambito temporale della crisi, sia il periodo massimo di prorogabilita' dei trattamenti speciali di disoccupazione da parte del Ministro del lavoro che, alla scadenza del termine, proporra' eventualmente al CIPI la verifica della sussistenza dello stato di crisi. 3. Il comitato tecnico previsto dall'art. 19 della legge n. 41/86 stabilira', nell'ambito dei suddetti criteri, specifici parametri di valutazione delle crisi. Roma, addi' 19 dicembre 1989 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO