IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto l'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che prevede la
corresponsione di un trattamento speciale di disoccupazione,  per  un
periodo  massimo  di  centottanta giorni, ai lavoratori licenziati da
imprese industriali, diverse  da  quelle  edili,  per  cessazione  di
attivita' o per riduzione di personale;
  Visto  l'art.  4  della legge 8 agosto 1972, n. 464, che dispone la
possibilita' di proroga del predetto trattamento nei  casi  di  crisi
economiche settoriali o locali;
  Visto  l'art.  2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che demanda al CIPI l'accertamento delle cause di intervento  di  cui
alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
  Visto  l'art.  8,  comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che abroga la  causale
"crisi   di   settore"   ai   fini   delle   integrazioni   salariali
straordinarie;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  7  dicembre 1989, n. 390, che
specifica che l'abrogazione ex art.  8,  comma  2,  decreto-legge  n.
86/88   opera   solo   ai   fini  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale   e   non   del   trattamento   speciale   di
disoccupazione;
  Considerato   che   la  vigente  normativa  non  prevede  specifici
requisiti per l'accertamento  delle  crisi  economiche  settoriali  o
locali ai fini dei trattamenti speciali di disoccupazione;
  Ritenuto  opportuno  adottare  puntuali  criteri per l'accertamento
delle predette situazioni di crisi al fine di conferire imparzialita'
e univocita' all'azione amministrativa;
  Tenuto conto che l'esame delle situazioni occupazionali deve essere
riferito ad aree sufficientemente significative  per  la  valutazione
delle   opportunita'   lavorative   esistenti  sia  nel  comparto  in
difficolta', sia nelle altre attivita' produttive della zona;
  Ritenuto   che   l'efficacia  temporale  degli  accertamenti  delle
situazioni di  crisi  economiche  locali  o  settoriali  deve  essere
stabilita  avuto  riguardo  al numero di lavoratori licenziati e alle
prospettive occupazionali e produttive dell'area;
                              Delibera:
  1.  Gli  accertamenti delle crisi economiche locali e settoriali di
cui alle premesse  saranno  effettuati  tenendo  conto  dei  seguenti
elementi:
   dimensione  dell'area  di  crisi (comunque non inferiore ai 10.000
abitanti al Nord e 5.000 al Sud);
   numero dei licenziati (comunque non inferiore ad 80 unita' al Nord
e 40 al Sud);
   tasso di disoccupazione nell'area colpita da crisi;
   numero  delle  unita'  locali  del settore in crisi con piu' di 10
addetti nell'area;
   reddito pro-capite nell'area in difficolta'.
  2. I predetti accertamenti avranno efficacia temporale dimensionata
alle possibilita' occupazionali e produttive dell'area di  crisi;  la
deliberazione  fissera'  sia  l'ambito  temporale della crisi, sia il
periodo  massimo  di  prorogabilita'  dei  trattamenti  speciali   di
disoccupazione  da  parte  del Ministro del lavoro che, alla scadenza
del termine,  proporra'  eventualmente  al  CIPI  la  verifica  della
sussistenza dello stato di crisi.
  3.  Il  comitato tecnico previsto dall'art. 19 della legge n. 41/86
stabilira', nell'ambito dei suddetti criteri, specifici parametri  di
valutazione delle crisi.
   Roma, addi' 19 dicembre 1989
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO