Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Dipartimento per l'informazione e l'editoria Dipartimento degli affari generali e del personale A tutti i Ministeri: Gabinetto Direzione generale del personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale All'Istituto superiore di sanita' - Servizi amministrativi e del personale e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. All'I.S.T.A.T. - Direzione generale Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Com'e' noto, l'art. 55, quinto e sesto comma, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede la pubblicazione a stampa, entro il mese di marzo di ogni anno, da parte di ogni amministrazione dello Stato, dei ruoli di anzianita' dei propri dipendenti, secondo la situazione al 1 gennaio. Il ruolo di anzianita', in base alla citata disposizione, e' diviso in quadri "secondo le carriere e le qualifiche" come regolate dal medesimo decreto. Poiche' il previgente ordinamento, articolato per carriere e qualifiche, e' stato sostituito dal nuovo ordinamento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 articolato, come e' noto, per qualifiche funzionali e profili professionali (al quale ordinamento si sta dando completa attuazione con l'inquadramento dei dipendenti ministeriali nei predetti profili professionali e qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della suddetta legge) e' da ritenersi che, ferma la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, in base alla quale le amministrazioni debbono pubblicare i ruoli di anzianita' del personale, le "carriere" e le "qualifiche" di cui al successivo comma della stessa disposizione debbano essere, rispettivamente, sostituite con le "qualifiche funzionali" ed i "profili professionali" del nuovo ordinamento del personale. Si rende, quindi, necessario che le amministrazioni in indirizzo procedano a ridisegnare i ruoli di anzianita' dei propri dipendenti, suddividendo i quadri non piu' in base alle precedenti carriere, bensi' in base alle qualifiche funzionali nel cui ambito il personale va distinto in relazione ai profili professionali nei quali e' stato inquadrato in applicazione all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. In sostanza, i quadri riferentisi alle qualifiche funzionali, suddivisi in ulteriori quadri per profili professionali ascritti alla stessa qualifica funzionale, quali individuati con la numerazione e la denominazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni, elencheranno il personale appartenente agli stessi profili. Il tutto con riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali adottati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 312/1980 e comunicati a codeste amministrazioni. Ovviamente i contenuti dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri precederanno l'elencazione di tutto il personale. Quanto precede dovra' avere effetto dai ruoli in pubblicazione nel mese di marzo del 1990 atteso che al 1 gennaio del prossimo anno dovrebbe essere perfezionata, con la registrazione della Corte dei conti, gran parte dei provvedimenti di inquadramento cui si e' sopra accennato. Con l'occasione, va rappresentata l'opportunita' di indicare, per i dipendenti gia' appartenenti alla carriera direttiva, la relativa provenienza, attraverso l'inserimento, in parentesi da collocarsi sotto ciascun nominativo, della dizione: "ex carriera direttiva". Cio', ai fini dell'individuazione dei soggetti che hanno diritto ad accedere ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale in applicazione degli articoli 2, 3 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, che nella determinazione di tali aventi diritto fanno tutti riferimento agli impiegati "della carriera direttiva" o "dell'area direttiva". Il Ministro: GASPARI