Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento per l'informazione e
                                  l'editoria
                                    Dipartimento degli affari
                                     generali e del personale
                                  A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale del personale
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  All'Istituto superiore di sanita' -
                                  Servizi   amministrativi   e    del
                                  personale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per  gli
                                  affari giuridici e legislativi
                                  Al Consiglio nazionale
                                  dell'economia
                                    e del lavoro - Segretariato
                                  generale
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello   Stato
                                  I.G.O.P.
                                  All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
                                  Al Consiglio superiore della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla Scuola superiore della
                                  pubblica amministrazione
  Com'e' noto, l'art. 55, quinto e sesto comma, del Testo unico delle
disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato,  approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
prevede la pubblicazione a stampa, entro il mese  di  marzo  di  ogni
anno,  da  parte  di  ogni  amministrazione dello Stato, dei ruoli di
anzianita'  dei  propri  dipendenti,  secondo  la  situazione  al  1›
gennaio.
  Il ruolo di anzianita', in base alla citata disposizione, e' diviso
in quadri "secondo le carriere e le  qualifiche"  come  regolate  dal
medesimo decreto.
  Poiche'  il  previgente  ordinamento,  articolato  per  carriere  e
qualifiche, e' stato sostituito dal nuovo  ordinamento  di  cui  alla
legge 11 luglio 1980, n. 312 articolato, come e' noto, per qualifiche
funzionali e profili professionali (al quale ordinamento si sta dando
completa  attuazione  con l'inquadramento dei dipendenti ministeriali
nei predetti profili professionali e qualifiche funzionali, ai  sensi
dell'art. 4, ottavo comma, della suddetta legge) e' da ritenersi che,
ferma la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 55 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  3/57,  in  base alla quale le
amministrazioni  debbono  pubblicare  i  ruoli  di   anzianita'   del
personale, le "carriere" e le "qualifiche" di cui al successivo comma
della stessa disposizione debbano essere, rispettivamente, sostituite
con le "qualifiche funzionali" ed i "profili professionali" del nuovo
ordinamento del personale.
  Si  rende,  quindi,  necessario che le amministrazioni in indirizzo
procedano a ridisegnare i ruoli di anzianita' dei propri  dipendenti,
suddividendo  i  quadri  non  piu'  in base alle precedenti carriere,
bensi' in base alle qualifiche funzionali nel cui ambito il personale
va  distinto in relazione ai profili professionali nei quali e' stato
inquadrato in applicazione all'art. 4 della legge 11 luglio 1980,  n.
312.
  In  sostanza,  i  quadri  riferentisi  alle  qualifiche funzionali,
suddivisi in ulteriori quadri per profili professionali ascritti alla
stessa  qualifica  funzionale, quali individuati con la numerazione e
la denominazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre  1984,  n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni,
elencheranno il personale appartenente agli stessi profili. Il  tutto
con  riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di  determinazione  delle  dotazioni   organiche   delle   qualifiche
funzionali  e dei profili professionali adottati ai sensi dell'art. 6
della legge n. 312/1980 e comunicati a codeste amministrazioni.
  Ovviamente  i  contenuti  dei  predetti  decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  precederanno  l'elencazione  di  tutto   il
personale.
  Quanto  precede dovra' avere effetto dai ruoli in pubblicazione nel
mese di marzo del 1990 atteso che al 1›  gennaio  del  prossimo  anno
dovrebbe  essere  perfezionata,  con la registrazione della Corte dei
conti, gran parte dei provvedimenti di inquadramento cui si e'  sopra
accennato.
  Con l'occasione, va rappresentata l'opportunita' di indicare, per i
dipendenti gia' appartenenti alla  carriera  direttiva,  la  relativa
provenienza,  attraverso  l'inserimento,  in  parentesi da collocarsi
sotto ciascun nominativo, della  dizione:  "ex  carriera  direttiva".
Cio',  ai  fini dell'individuazione dei soggetti che hanno diritto ad
accedere ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica  dirigenziale
in  applicazione  degli articoli 2, 3 e 8 della legge 10 luglio 1984,
n. 301, che nella determinazione di tali aventi diritto  fanno  tutti
riferimento  agli  impiegati  "della carriera direttiva" o "dell'area
direttiva".
                                                 Il Ministro: GASPARI