In applicazione degli articoli 30 e 31 del regolamento CEE n. 3719/88, si comunica che gli operatori - nel chiedere lo svincolo delle cauzioni costituite per il rilascio di titoli concernenti l'esportazione di prodotti agricoli regolamentati dalla CEE - debbono corredare la domanda da presentare a questo Ministero, intesa ad ottenere il predetto svincolo, oltre che con l'esemplare n. 1 dei titoli vistati conformemente al disposto dell'art. 22 o dell'art. 23 del citato regolamento CEE n. 3719/88, anche con i seguenti documenti: A) Nei casi di esportazione diretta (uscita dal territorio nazionale coincidente con l'uscita dal territorio doganale della Comunita') senza destinazione obbligatoria, ovvero di fornitura quale consegna ad una delle destinazioni elencate nell'art. 34 del regolamento CEE n. 3665/87, ovvero di immagazzinamento in un deposito di approvvigionamento di cui all'art. 38 dello stesso regolamento CEE n. 3665/87: copia del documento doganale di esportazione dal quale risulti la data di carico per l'esportazione fuori della Comunita', ovvero la data della consegna ad una delle destinazioni elencate nell'art. 34 del menzionato regolamento CEE n. 3665/87 o di immagazzinamento in un deposito di approvvigionamento di cui all'art. 38 dello stesso regolamento n. 3665/87. B) Nel caso di esportazione diretta con destinazione obbligatoria: oltre alla documentazione indicata nel precedente punto A), copia della documentazione presentata all'intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 18 del ripetuto regolamento CEE n. 3665/87, comprovante l'immissione in consumo della merce nel Paese terzo di destinazione. C) Nel caso di esportazione indiretta (uscita dal territorio doganale della CEE dopo l'attraversamento di altro Stato membro) con destinazione obbligatoria: copia della documentazione di cui al precedente punto B) e, nella domanda di svincolo della cauzione, specificazione che l'uscita dal territorio doganale della CEE ha avuto luogo in Stato membro diverso dall'Italia. Le copie dei suddetti documenti debbono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In luogo di tali copie autenticate, al fine della correntezza nella predisposizione della domanda e nello svolgimento dell'attivita' amministrativa, la domanda puo' essere corredata con le copie della documentazione con in calce la dichiarazione della loro conformita' all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge summenzionata, redatta secondo lo schema contenuto nel modulo allegato. L'amministrazione si riserva di svolgere i controlli necessari ad accertare la veridicita' dei fatti dichiarati. E' abrogata la disciplina stabilita con circolare di questo Ministero del 17 febbraio 1989, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 27 febbraio 1989. Il Ministro: RUGGIERO