In  applicazione  degli  articoli  30  e  31 del regolamento CEE n.
3719/88, si comunica che gli operatori -  nel  chiedere  lo  svincolo
delle  cauzioni  costituite  per  il  rilascio  di titoli concernenti
l'esportazione di prodotti agricoli regolamentati dalla CEE - debbono
corredare  la  domanda  da  presentare  a questo Ministero, intesa ad
ottenere il predetto svincolo, oltre che con  l'esemplare  n.  1  dei
titoli  vistati conformemente al disposto dell'art. 22 o dell'art. 23
del  citato  regolamento  CEE  n.  3719/88,  anche  con  i   seguenti
documenti:
   A)  Nei  casi  di  esportazione  diretta  (uscita  dal  territorio
nazionale coincidente con  l'uscita  dal  territorio  doganale  della
Comunita') senza destinazione obbligatoria, ovvero di fornitura quale
consegna  ad  una  delle  destinazioni  elencate  nell'art.  34   del
regolamento CEE n. 3665/87, ovvero di immagazzinamento in un deposito
di approvvigionamento di cui all'art. 38 dello stesso regolamento CEE
n. 3665/87:
    copia del documento doganale di esportazione dal quale risulti la
data di carico per l'esportazione fuori della  Comunita',  ovvero  la
data  della  consegna ad una delle destinazioni elencate nell'art. 34
del menzionato regolamento CEE n. 3665/87 o di immagazzinamento in un
deposito  di  approvvigionamento  di  cui  all'art.  38  dello stesso
regolamento n. 3665/87.
   B) Nel caso di esportazione diretta con destinazione obbligatoria:
    oltre alla documentazione indicata nel precedente punto A), copia
della documentazione presentata all'intendenza di  finanza  di  Roma,
ufficio  centralizzato  prelievi  agricoli, ai sensi dell'art. 18 del
ripetuto regolamento CEE  n.  3665/87,  comprovante  l'immissione  in
consumo della merce nel Paese terzo di destinazione.
   C)  Nel  caso  di  esportazione  indiretta  (uscita dal territorio
doganale della CEE dopo l'attraversamento di altro Stato membro)  con
destinazione obbligatoria:
    copia della documentazione di cui al precedente punto B) e, nella
domanda di svincolo della cauzione, specificazione che  l'uscita  dal
territorio  doganale della CEE ha avuto luogo in Stato membro diverso
dall'Italia.
  Le copie dei suddetti documenti debbono essere autenticate ai sensi
dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n.  15.  In  luogo  di  tali
copie  autenticate,  al  fine della correntezza nella predisposizione
della domanda e nello svolgimento dell'attivita'  amministrativa,  la
domanda  puo'  essere corredata con le copie della documentazione con
in  calce  la  dichiarazione  della  loro  conformita'  all'originale
sottoscritta   dal  legale  rappresentante  e  da  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi  dell'art.  4  della
legge  summenzionata,  redatta secondo lo schema contenuto nel modulo
allegato.  L'amministrazione  si  riserva  di  svolgere  i  controlli
necessari ad accertare la veridicita' dei fatti dichiarati.
  E'  abrogata  la  disciplina  stabilita  con  circolare  di  questo
Ministero del 17 febbraio  1989,  n.  6,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 27 febbraio 1989.
                                                Il Ministro: RUGGIERO