IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la direttiva n. 89/617/CEE, recante modifiche alla direttiva n. 80/181/CEE, successivamente modificata dalla direttiva n. 85/1/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e la legge 28 ottobre 1988, n. 473, di attuazione, rispettivamente, delle precitate direttive n. 80/181/CEE e n. 85/1/CEE; Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere con propri decreti all'adeguamento delle disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e della legge 28 ottobre 1988, n. 473, a direttive comunitarie in materia di unita' di misura; Considerata la necessita' di attuare la direttiva n. 89/617/CEE; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 3, la data "1 marzo 1974" e' sostituita da "15 maggio 1983"; b) nel comma 4, la data "31 dicembre 1989" e' sostituita da "31 dicembre 1999".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva n. 89/617/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 327 del 7 dicembre 1989. - La direttiva n. 80/181/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 39 del 15 febbraio 1980. - La direttiva n. 85/1/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 2 del 3 gennaio 1985. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 473/1988 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, nonche' del relativo allegato come modificato dalla presente legge". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 802/1982 e' il seguente: "Art. 3. - E' autorizzato l'impiego di unita' di misura diverse da quelle legali: a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unita' siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunita' economica europea; b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi. Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985. Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 15 maggio 1983. Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unita' SI e di altre unita' per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unita' contemplate dal presente decreto. E' autorizzato fino al 31 dicembre 1999 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unita' di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse con unita' diverse. In tal caso l'indicazione dell'unita' legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano. Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unita' di misura legale".