IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la direttiva n. 89/617/CEE, recante modifiche alla direttiva
n.  80/181/CEE,  successivamente  modificata   dalla   direttiva   n.
85/1/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle unita' di misura;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802,  e  la  legge  28  ottobre  1988,   n.   473,   di   attuazione,
rispettivamente,   delle  precitate  direttive  n.  80/181/CEE  e  n.
85/1/CEE;
  Visto  l'art. 2 della legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la
facolta'   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  di  provvedere  con propri decreti all'adeguamento
delle  disposizioni  tecniche  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  12 agosto 1982, n. 802, e della legge 28 ottobre 1988, n.
473, a direttive comunitarie in materia di unita' di misura;
  Considerata la necessita' di attuare la direttiva n. 89/617/CEE;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 802, citato  nelle  premesse,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  nel  comma  3,  la  data "1› marzo 1974" e' sostituita da "15
maggio 1983";
    b)  nel  comma 4, la data "31 dicembre 1989" e' sostituita da "31
dicembre 1999".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  direttiva n. 89/617/CEE e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 327 del 7
          dicembre 1989.
             -  La  direttiva n. 80/181/CEE e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 39 del 15
          febbraio 1980.
             -  La  direttiva  n.  85/1/CEE e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 2  del  3
          gennaio 1985.
             -  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 473/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  2. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  provvede,  con  propri   decreti,   ad
          adeguare   alle   direttive   comunitarie   in  materia  le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione
          della direttiva  n.  80/181/CEE  sulle  unita'  di  misura,
          nonche'   del   relativo  allegato  come  modificato  dalla
          presente legge".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  802/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  3. - E' autorizzato l'impiego di unita' di misura
          diverse da quelle legali:
              a)  nei  settori della navigazione marittima ed aerea e
          del  traffico  ferroviario,  qualora  tali   unita'   siano
          contemplate  da convenzioni o da accordi internazionali che
          vincolano l'Italia o la Comunita' economica europea;
              b)  per  i  prodotti  e  le  apparecchiature immessi in
          commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982  e
          per i relativi componenti e ricambi.
             Tuttavia  i  dispositivi  indicatori  degli strumenti di
          misura indicati nella lettera  b)  devono  essere  conformi
          alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre
          1985.
             Nel  settore  disciplinato  dal paragrafo I della "Norma
          internazionale ISO 2955 del 15  maggio  1983.  Elaborazione
          della  informazione:  Rappresentazioni  di  unita'  SI e di
          altre unita' per l'uso di  sistemi  che  comprendono  serie
          limitate   di  caratteri",  si  applicano  le  prescrizioni
          fissate  dalla  stessa  norma  ISO  in  materia  di  unita'
          contemplate dal presente decreto.
             E'  autorizzato  fino  al  31 dicembre 1999 l'impiego di
          indicazioni plurime,  costituite  dall'indicazione  di  una
          delle  unita'  di  misura legali previste all'art. 1, primo
          comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse  con
          unita'  diverse.  In  tal  caso  l'indicazione  dell'unita'
          legale  deve  essere  predominante  e  le  dimensioni   dei
          caratteri  di  tale indicazione devono essere almeno pari a
          quelle dei caratteri delle indicazioni che  l'accompagnano.
             Gli  strumenti di misura devono recare le indicazioni di
          grandezza in un'unica unita' di misura legale".