IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazione
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 21 marzo, 18 aprile e 26
giugno 1989, della Assicurazioni generali - Societa' per azioni,  con
sede  in  Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di
assicurazione per il caso di morte e  delle  relative  condizioni  di
polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Viste le lettere numeri 922205 e 923597, rispettivamente in data 20
giugno e 6 ottobre 1989 con le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di interesse collettivo - ISVAP, ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le  relative
condizioni  di  polizza,  presentate  dalla  Assicurazioni generali -
Societa' per azioni, con sede in Roma:
   1)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
   5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del   capitale   iniziale,  a  premio  annuo  limitato,  comprese  le
condizioni di applicazione;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  unico, comprese le condizioni di
applicazione;
   8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 7);
   9)  coefficienti  da applicare ai tassi di premio delle tariffe di
cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i  corrispondenti  premi
delle forme a decrescenza sub-annuale;
   10)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto  5)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale  del
capitale assicurato;
   11)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto  7)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale  del
capitale assicurato;
   12)  tariffa  di assicurazione temporanea per il caso di morte, di
rendita annuale,  certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  annuo
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   13)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 12);
   14)  tariffa  di assicurazione temporanea per il caso di morte, di
rendita annuale, certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  unico,
comprese le condizioni di applicazione;
   15)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 14);
   16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte;
   17)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 16);
   18)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' totale e permanente;
   19)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 18), regolanti la copertura  del  rischio  morte  ed
invalidita' permanente;
   20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   21)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 20);
   22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   23)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 22);
   24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   26)  coefficienti  da  applicare ai tassi di premio annuo ed unico
delle tariffe di rendita certa in caso di  premorienza  a  rateazione
annuale  per  ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di
rendita certa con rateazione sub-annuale;
   27)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti la copertura del
rischio morte ed invalidita' da applicare ai contratti individuali;
   28)  modifica delle condizioni generali di polizza, in deroga alla
limitazione per il  caso  di  suicidio  prevista  dall'art.  4  delle
condizioni generali di polizza approvate con decreto ministeriale del
18 giugno 1981, da applicare alle tariffe di assicurazioni temporanee
di  gruppo  per  il  solo  caso  di morte e per il caso di morte e di
invalidita' permanente.
  In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita
con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra'
liquidare    l'intero    premio    annuo    netto   garantito   dalla
controassicurazione.