IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 17, 20 marzo 1989, 26 aprile e 22 giugno 1989, della Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Viste le lettere numeri 922168 e 923226, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7); 9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale; 10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12); 14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14); 16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte; 17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16); 18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' totale e permanente; 19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidita' permanente; 20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20); 22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22); 24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili; 25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili; 26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale; 27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidita' da applicare ai contratti individuali; 28) modifica delle condizioni generali di polizza, in deroga alla limitazione per il caso di suicidio prevista dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza, approvate con decreto ministeriale 28 giugno 1981, da applicare alle tariffe di assicurazioni temporanee di gruppo per il solo caso di morte e per il caso di morte e di invalidita' permanente. In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra' liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.