IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data 23 dicembre 1988, 29 marzo e 20 giugno
1989, della Bernese vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere
l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte
e  delle  relative  condizioni  di  polizza,  in  sostituzione  delle
analoghe in vigore;
  Viste  le lettere n. 922192 e n. 923256, rispettivamente in data 20
giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per  la  vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di interesse collettivo - ISVAP, ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le  relative
condizioni di polizza, presentate dalla Bernese vita S.p.a., con sede
in Roma:
    1)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
    2)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 1);
    3)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
    4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 3);
    5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del   capitale   iniziale,  a  premio  annuo  limitato,  comprese  le
condizioni di applicazione;
    6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 5);
    7)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  unico, comprese le condizioni di
applicazione;
    8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 7);
    9)  coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di
cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i  corrispondenti  premi
delle forme a decrescenza sub-annuale;
   10)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto  5)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale  del
capitale assicurato;
   11)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto  7)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale  del
capitale assicurato;
   12)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita annuale,  certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  annuo
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   13)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
pecedente punto 12);
   14)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita annuale, certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  unico,
comprese le condizioni di applicazione;
   15)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 14);
   16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte;
   17)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 16);
   18)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' totale e permanente;
   19)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 18), regolanti la copertura  del  rischio  morte  ed
invalidita' permanente;
   20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   21)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 20);
   22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   23)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 22);
   24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   26)  coefficienti  da  applicare ai tassi di premio annuo ed unico
delle tariffe di rendita certa in caso di  premorienza  a  rateazione
annuale  per  ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di
rendita certa con rateazione sub-annuale;
   27)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti la copertura del
rischio morte ed invalidita' da applicare ai contratti individuali.
  In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita
con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra'
liquidare    l'intero    premio    annuo    netto   garantito   dalla
controassicurazione.