IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445; Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale e' stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale e' stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata; Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, recante modificazioni ed integrazioni alla delibera 27 febbraio 1981; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione e l'articolazione dello stesso in piu' interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Visti il regolamento CEE n. 2052/88, entrato in vigore il 1 gennaio 1989, ed i regolamenti FESR n. 4053/86 e 4054/88, con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la decisione della Comunita' economica europea, la quale, nell'approvare in data 30 ottobre 1989 il quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per l'Italia, asse prioritario energia metano, ha stabilito un contributo pari a 783 milioni di ECU (circa 1.170 miliardi di lire) per il programma di metanizzazione del Mezzogiorno; Preso atto che le domande pervenute entro la scadenza del termine disposto con la delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, per la lievitazione dei costi intervenuta rispetto al programma gia' approvato a costi 1986 e per effetto dello stanziamento comunitario disposto dopo la nuova regolamentazione dei fondi a finalita' strutturale, prevedono un fabbisogno di contributi notevolmente superiore a quello attualmente disponibile, che ha indotto il Ministro per il Mezzogiorno, in data 10 novembre 1989, a sospendere temporaneamente l'attivita' istruttoria dell'Agenzia in attesa di decisioni al riguardo; Ribadito che anche i programmi approvati con la delibera dell'11 febbraio 1988 per le regioni Marche e Lazio, escluse dal 1 gennaio 1989 dagli aiuti comunitari, debbono essere finanziati nella stessa misura di quelli delle altre regioni; Considerata l'opportunita' - nelle more della adozione dei necessari interventi di natura finanziaria, legislativa e giuridico-amministrativa necessari all'attuazione del programma in questione - di impartire all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno criteri che consentano la ripresa dell'attivita' istruttoria, fermo restando il quadro programmatico di cui alla delibera del CIPE dell'11 febbraio 1988; Considerata l'opportunita', in sede di predisposizione di criteri istruttori, di prevedere una disponibilita' finanziaria per l'avviamento del programma di metanizzazione della regione Sardegna; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: 1. L'Agenzia procedera' all'istruttoria delle domande di finanziamento, pervenute entro la scadenza prevista dalla delibera dell'11 febbraio 1988, con il criterio di prendere in considerazione le domande stesse entro un limite regionale stabilito sulla base delle risorse nazionali attualmente esistenti, utilizzando 800 miliardi di lire di contributi (allegato 1) disponibili per le reti urbane di distribuzione (200 miliardi sono destinati alle opere di allacciamento da parte dell'ENI) e assumendo come obiettivo l'acceleramento del processo di metanizzazione nelle regioni con minore penetrazione in rapporto alla popolazione residente. A tale scopo viene assunta in riferimento la ripartizione regionale degli interventi previsti dal programma operativo 1987-1989 - approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988 - in proporzione alla popolazione residente al 1987 nei comuni inclusi in detto programma. Nell'ambito di detto limite regionale, l'Agenzia procedera' prioritariamente all'istruttoria delle domande pervenute entro la scadenza prevista, complete della documentazione economico-amministrativa, secondo una graduatoria da definire convenzionalmente in base all'ammontare del costo degli investimenti proposti per le reti, rapportato alla popolazione residente al 1987 nell'intero comune. In caso di disponibilita' residue sui predetti limiti regionali, l'Agenzia procedera', con gli stessi criteri, all'esame delle domande che saranno state nel frattempo completate per quanto attiene alla necessaria documentazione economico-amministrativa, nonche' di quelle presentate da comuni inseriti in bacini di utenza ma gia' previsti come metanizzabili singolarmente nella delibera del CIPE del 25 ottobre 1984, sempre che sia stata completata la documentazione relativa a detti comuni, e sia stato ottemperato alla formale costituzione del bacino di utenza. Nelle zone interessate dalle centrali termoelettriche di Brindisi e di Gioia Tauro (Reggio Calabria) saranno istruite prioritariamente anche le domande perfezionate dopo la scadenza sopra richiamata, indipendentemente dai criteri in precedenza esposti. Per i bacini di utenza il calcolo sara' effettuato sul totale della popolazione dei comuni interessati dagli interventi proposti in rapporto agli investimenti complessivi previsti. 2. Nei limiti regionali stabiliti dovra' essere calcolata la copertura integrativa tra l'intervento comunitario attuale ed il 50% previsto dalla delibera del CIPE dell'11 febbraio 1988, che potra' essere impegnata allorche' saranno emanati i necessari provvedimenti legislativi. 3. In considerazione della situazione finanziaria venutasi a determinare, gli investimenti superiori a 30 miliardi di lire dovranno essere suddivisi in piu' stralci, autonomamente e pienamente funzionali, il primo dei quali, non superiore a tale limite, potra' essere preso in esame istruttorio in questa fase. 4. Con riferimento a quanto gia' disposto al punto 2 della delibera del CIPE dell'11 febbraio 1988, in ordine all'estensione degli impianti gia' esistenti ad altri territori comunali oggetto di insediamenti residenziali o produttivi, si precisa che le relative domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere istruite solo in relazione ad un nuovo centro abitato (frazione) o localita' oggetto di interventi produttivi. 5. In sede istruttoria si dovra' tenere conto dei quei limitati interventi del programma di prima fase (secondi lotti di grandi reti) e del programma integrativo per le zone terremotate che, non avendo ottenuto il contributo comunitario prima della nuova regolamentazione, dovranno ricevere un'integrazione, pari al 15%, con fondi nazionali. Il fabbisogno e' stimabile in 15 miliardi di lire. 6. I residui 65 miliardi rimangono attualmente disponibili in attesa della definizione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 445/1987 e della delibera del CIPE in data 11 febbraio 1988, del programma di metanizzazione della Sardegna, relativamente ad una prima anticipazione delle reti delle citta' capoluogo, da esercire ad aria propanata. 7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvedera' all'attuazione della presente delibera. Roma, addi' 21 dicembre 1989 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO