IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445;
  Vista  la  propria  delibera  del 27 febbraio 1981, con la quale e'
stata  approvata  la   prima   fase   del   programma   generale   di
metanizzazione   del   Mezzogiorno,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Vista  la  propria  delibera  del 16 dicembre 1981, con la quale e'
stato approvato il programma integrativo speciale  di  metanizzazione
delle regioni Campania e Basilicata;
  Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, recante modificazioni
ed integrazioni alla delibera 27 febbraio 1981;
  Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma
generale  di  metanizzazione  e  l'articolazione dello stesso in piu'
interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;
  Visti  il  regolamento  CEE  n.  2052/88,  entrato  in vigore il 1›
gennaio 1989, ed i regolamenti FESR n. 4053/86 e 4054/88, con i quali
sono state definite le nuove linee di intervento del Fondo europeo di
sviluppo regionale;
  Vista  la  decisione  della  Comunita' economica europea, la quale,
nell'approvare in data 30  ottobre  1989  il  quadro  comunitario  di
sostegno  1989-1993 per l'Italia, asse prioritario energia metano, ha
stabilito un contributo pari  a  783  milioni  di  ECU  (circa  1.170
miliardi di lire) per il programma di metanizzazione del Mezzogiorno;
  Preso  atto  che le domande pervenute entro la scadenza del termine
disposto  con  la  delibera  CIPE  dell'11  febbraio  1988,  per   la
lievitazione   dei  costi  intervenuta  rispetto  al  programma  gia'
approvato a costi 1986 e per effetto dello  stanziamento  comunitario
disposto  dopo  la  nuova  regolamentazione  dei  fondi  a  finalita'
strutturale,  prevedono  un  fabbisogno  di  contributi  notevolmente
superiore  a  quello  attualmente  disponibile,  che  ha  indotto  il
Ministro per il Mezzogiorno, in data 10 novembre 1989,  a  sospendere
temporaneamente  l'attivita'  istruttoria  dell'Agenzia  in attesa di
decisioni al riguardo;
  Ribadito  che  anche  i programmi approvati con la delibera dell'11
febbraio 1988 per le regioni Marche e Lazio, escluse dal  1›  gennaio
1989  dagli  aiuti comunitari, debbono essere finanziati nella stessa
misura di quelli delle altre regioni;
  Considerata   l'opportunita'   -  nelle  more  della  adozione  dei
necessari   interventi   di   natura   finanziaria,   legislativa   e
giuridico-amministrativa  necessari  all'attuazione  del programma in
questione - di impartire all'Agenzia per lo sviluppo del  Mezzogiorno
criteri  che  consentano la ripresa dell'attivita' istruttoria, fermo
restando il quadro  programmatico  di  cui  alla  delibera  del  CIPE
dell'11 febbraio 1988;
  Considerata  l'opportunita',  in sede di predisposizione di criteri
istruttori,  di  prevedere   una   disponibilita'   finanziaria   per
l'avviamento del programma di metanizzazione della regione Sardegna;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  1.   L'Agenzia   procedera'   all'istruttoria   delle   domande  di
finanziamento, pervenute entro la scadenza  prevista  dalla  delibera
dell'11  febbraio 1988, con il criterio di prendere in considerazione
le domande stesse entro un  limite  regionale  stabilito  sulla  base
delle   risorse  nazionali  attualmente  esistenti,  utilizzando  800
miliardi di lire di contributi (allegato 1) disponibili per  le  reti
urbane  di  distribuzione  (200 miliardi sono destinati alle opere di
allacciamento  da  parte  dell'ENI)  e   assumendo   come   obiettivo
l'acceleramento  del  processo  di  metanizzazione  nelle regioni con
minore penetrazione in rapporto alla popolazione  residente.  A  tale
scopo  viene  assunta  in riferimento la ripartizione regionale degli
interventi previsti dal programma operativo 1987-1989 - approvato con
delibera CIPE dell'11 febbraio 1988 - in proporzione alla popolazione
residente al 1987 nei comuni inclusi in detto programma.
  Nell'ambito   di   detto  limite  regionale,  l'Agenzia  procedera'
prioritariamente all'istruttoria delle  domande  pervenute  entro  la
scadenza       prevista,      complete      della      documentazione
economico-amministrativa,  secondo  una   graduatoria   da   definire
convenzionalmente  in base all'ammontare del costo degli investimenti
proposti per le reti, rapportato alla popolazione residente  al  1987
nell'intero comune.
  In  caso  di  disponibilita' residue sui predetti limiti regionali,
l'Agenzia procedera', con gli stessi criteri, all'esame delle domande
che  saranno  state  nel frattempo completate per quanto attiene alla
necessaria documentazione economico-amministrativa, nonche' di quelle
presentate  da  comuni  inseriti in bacini di utenza ma gia' previsti
come metanizzabili singolarmente  nella  delibera  del  CIPE  del  25
ottobre  1984,  sempre  che  sia  stata  completata la documentazione
relativa a  detti  comuni,  e  sia  stato  ottemperato  alla  formale
costituzione del bacino di utenza.
  Nelle zone interessate dalle centrali termoelettriche di Brindisi e
di Gioia Tauro (Reggio Calabria)  saranno  istruite  prioritariamente
anche  le  domande  perfezionate  dopo  la scadenza sopra richiamata,
indipendentemente dai criteri in precedenza esposti.
  Per i bacini di utenza il calcolo sara' effettuato sul totale della
popolazione dei  comuni  interessati  dagli  interventi  proposti  in
rapporto agli investimenti complessivi previsti.
  2.  Nei  limiti  regionali  stabiliti  dovra'  essere  calcolata la
copertura integrativa tra l'intervento comunitario attuale ed il  50%
previsto  dalla  delibera  del CIPE dell'11 febbraio 1988, che potra'
essere impegnata allorche' saranno emanati i necessari  provvedimenti
legislativi.
  3.  In  considerazione  della  situazione  finanziaria  venutasi  a
determinare,  gli  investimenti  superiori  a  30  miliardi  di  lire
dovranno essere suddivisi in piu' stralci, autonomamente e pienamente
funzionali, il primo dei quali, non superiore a tale  limite,  potra'
essere preso in esame istruttorio in questa fase.
  4. Con riferimento a quanto gia' disposto al punto 2 della delibera
del CIPE  dell'11  febbraio  1988,  in  ordine  all'estensione  degli
impianti  gia'  esistenti  ad  altri  territori  comunali  oggetto di
insediamenti residenziali o produttivi, si precisa  che  le  relative
domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere istruite solo
in relazione ad  un  nuovo  centro  abitato  (frazione)  o  localita'
oggetto di interventi produttivi.
  5.  In  sede  istruttoria  si dovra' tenere conto dei quei limitati
interventi del programma di prima fase (secondi lotti di grandi reti)
e  del  programma integrativo per le zone terremotate che, non avendo
ottenuto   il    contributo    comunitario    prima    della    nuova
regolamentazione, dovranno ricevere un'integrazione, pari al 15%, con
fondi nazionali. Il fabbisogno e' stimabile in 15 miliardi di lire.
  6.  I  residui  65  miliardi  rimangono  attualmente disponibili in
attesa della  definizione,  ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  n.
445/1987  e  della  delibera  del  CIPE in data 11 febbraio 1988, del
programma di metanizzazione  della  Sardegna,  relativamente  ad  una
prima anticipazione delle reti delle citta' capoluogo, da esercire ad
aria propanata.
  7.  Il  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
provvedera' all'attuazione della presente delibera.
   Roma, addi' 21 dicembre 1989
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO