Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli
interessati e la  relativa  documentazione  allegata,  presentata  ai
sensi  e  per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e
successive  integrazioni  e   modificazioni,   ha   espresso   parere
favorevole   all'utilizzo   dell'indicazione  geografica  "Colli  del
Sangro".
   Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il
vino di cui al precedente comma ricade in provincia di Chieti  ed  e'
delimitata  come segue: "a nord: del ciglio del colle San Giovanni in
Venere  fino  a  raggiungere  il  cimitero  di  Fossacesia  per   poi
costeggiare  il perimetro urbano e riportarsi sul ciglio del colle di
Contrada Sterpari e lungo il  confine  fra  Fossacesia  e  Rocca  San
Giovanni,  infine  raggiungere  la  localita'  Colle Minazzo di Santa
Maria Imbaro; ad ovest: arrivato al confine con  Santa  Maria  Imbaro
costeggia  detto confine fino a raggiungere la strada provinciale per
Rocca San Giovanni. Seguendo la  strada  provinciale  per  Rocca  San
Giovanni  raggiunge  il  territorio  di Mozzagrogna che costeggia per
tutto il tratto ovest in localita' Villa Romagnoli, fino ad  arrivare
a  localita'  Colle Ruzzo; a sud: da localita' Colle Ruzzo si inoltra
in territorio di Lanciano seguendo il ciglio di Colle d'Ortona, Serre
e  La  Defenza fino a raggiungere la strada provinciale "Pedemontana"
ex strada consorziale della bonifica che viene costeggiata per  tutta
la   lunghezza   fino  all'incrocio  con  la  strada  statale  n.  16
"Adriatica"; a est: seguendo la strada provinciale "Pedemontana"  (ex
strada  consorziale della Bonifica) interseca per una piccola zona il
territorio di Paglieta, poi attraversa il territorio di Fossacesia  e
raggiunta  la strada statale n. 16 "Adriatica" la costeggia per circa
km 1,7 fino a chiudersi con la linea che scende dal ciglio del  colle
San Giovanni in Venere.
   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste comunica che ai
sensi della legislazione in materia e' pervenuta anche una  specifica
richiesta  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione all'uso, unitamente
alla indicazione geografica "Colli  del  Sangro",  delle  indicazioni
aggiuntive bianco, rosso e rosato.
   Le  eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere
dovranno   essere   inviate   dagli    interessati    al    Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla  data
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.