Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e successive integrazioni e modificazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica "Colli del Sangro". Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma ricade in provincia di Chieti ed e' delimitata come segue: "a nord: del ciglio del colle San Giovanni in Venere fino a raggiungere il cimitero di Fossacesia per poi costeggiare il perimetro urbano e riportarsi sul ciglio del colle di Contrada Sterpari e lungo il confine fra Fossacesia e Rocca San Giovanni, infine raggiungere la localita' Colle Minazzo di Santa Maria Imbaro; ad ovest: arrivato al confine con Santa Maria Imbaro costeggia detto confine fino a raggiungere la strada provinciale per Rocca San Giovanni. Seguendo la strada provinciale per Rocca San Giovanni raggiunge il territorio di Mozzagrogna che costeggia per tutto il tratto ovest in localita' Villa Romagnoli, fino ad arrivare a localita' Colle Ruzzo; a sud: da localita' Colle Ruzzo si inoltra in territorio di Lanciano seguendo il ciglio di Colle d'Ortona, Serre e La Defenza fino a raggiungere la strada provinciale "Pedemontana" ex strada consorziale della bonifica che viene costeggiata per tutta la lunghezza fino all'incrocio con la strada statale n. 16 "Adriatica"; a est: seguendo la strada provinciale "Pedemontana" (ex strada consorziale della Bonifica) interseca per una piccola zona il territorio di Paglieta, poi attraversa il territorio di Fossacesia e raggiunta la strada statale n. 16 "Adriatica" la costeggia per circa km 1,7 fino a chiudersi con la linea che scende dal ciglio del colle San Giovanni in Venere. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi della legislazione in materia e' pervenuta anche una specifica richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente alla indicazione geografica "Colli del Sangro", delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.