Con decreto ministeriale 8 gennaio 1990, avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti dalle aziende casearie operanti nella provincia di Reggio Emilia il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di generi alimentari in natura e' cosi' determinato: casaro (responsabile della produzione) L. 15.000 mensili; operaio comune L. 12.000 mensili.