Con  decreto  ministeriale  8  gennaio 1990, avente decorrenza dal
periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello
della  presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di
previdenza  ed  assistenza  sociale per i lavoratori dipendenti dalle
aziende casearie operanti nella provincia di Reggio Emilia il  valore
delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di generi alimentari
in natura e' cosi' determinato:
    casaro (responsabile della produzione) L. 15.000 mensili;
    operaio comune L. 12.000 mensili.