IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;
  Visto  il  regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, ed in
particolare l'art. 9;
  Vista  la prima direttiva della commissione CEE del 6 ottobre 1987,
concernente  la  fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini
dell'analisi  chimica per il latte conservato (87/524/CEE) pubblicata
nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L. 306 del 28 ottobre 1987;
  Ritenuto   di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale  le
disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del 12 settembre 1988,
riguardante  la  disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art.
17;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 14 settembre 1989;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica
per  il  controllo  del  latte conservato destinato all'alimentazione
umana,  riportati  in  allegato.  Essi sostituiscono quelli riportati
nell'allegato  A  al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980,  n. 327 relativamente alle voci: "Latte condensato" e "Latte in
polvere".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 8 novembre 1989
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1989
  Registro n. 16 Sanita', foglio n. 123
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 9 del D.P.R. n. 327/1980 cosi' recita:
             "Art.  9  (Adeguamento  alle  direttive  della Comunita'
          economica europea). - Fatte salve le  competenze  stabilite
          da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanita',
          in applicazione di direttive comunitarie, puo', con proprio
          decreto,  apportare  modifiche  agli  allegati  al presente
          regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             L'allegato  A  al  D.P.R.  n.  327/1980  riporta  sia le
          quantita' di prodotto da prelevare ai fini dell'analisi sia
          le  modalita' operative da seguire nel prelevamento stesso.