IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari; Visto il regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, ed in particolare l'art. 9; Vista la prima direttiva della commissione CEE del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il latte conservato (87/524/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L. 306 del 28 ottobre 1987; Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, riguardante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Sono approvati i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana, riportati in allegato. Essi sostituiscono quelli riportati nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 relativamente alle voci: "Latte condensato" e "Latte in polvere". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 8 novembre 1989 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1989 Registro n. 16 Sanita', foglio n. 123
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 9 del D.P.R. n. 327/1980 cosi' recita: "Art. 9 (Adeguamento alle direttive della Comunita' economica europea). - Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanita', in applicazione di direttive comunitarie, puo', con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: L'allegato A al D.P.R. n. 327/1980 riporta sia le quantita' di prodotto da prelevare ai fini dell'analisi sia le modalita' operative da seguire nel prelevamento stesso.