IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per l'istituzione e la disciplina del  servizio  di  riscossione  dei
tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto  l'art.  95,  terzo  comma  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 43, che prevede la emanazione di  apposite  norme
per  la  formazione  e  la  tenuta dell'albo dei collettori e per gli
esami di idoneita' alle funzioni medesime;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Possono  essere  iscritti  all'albo nazionale collettori, istituito
presso il servizio centrale della riscossione, i cittadini  italiani,
maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che hanno superato apposito
esame  di  idoneita'  e  posseggono  i  necessari  requisiti  per  la
partecipazione ai pubblici concorsi, purche' nei loro  confronti  non
sussistano  alcune  delle  cause di esclusione ed incompatibilita' di
cui agli articoli 31, comma 3, e 97 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  Sono iscritti d'ufficio nel suddetto albo coloro i quali, alla data
di entrata in funzione del servizio di  riscossione,  risultano  gia'
iscritti  nell'albo dei collettori di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
  Possono,  altresi',  essere iscritti, su richiesta, coloro i quali,
alla suddetta data, hanno superato l'apposito esame  di  idoneita'  a
svolgere  le  funzioni  di esattore purche' posseggano i requisiti di
cui al comma  1  e  non  sussistano  le  cause  di  esclusione  o  di
incompatibilita'  di  cui agli articoli 31, comma 3, e 97 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.