IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657; Visto l'art. 95, terzo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, che prevede la emanazione di apposite norme per la formazione e la tenuta dell'albo dei collettori e per gli esami di idoneita' alle funzioni medesime; Decreta: Art. 1. Possono essere iscritti all'albo nazionale collettori, istituito presso il servizio centrale della riscossione, i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che hanno superato apposito esame di idoneita' e posseggono i necessari requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi, purche' nei loro confronti non sussistano alcune delle cause di esclusione ed incompatibilita' di cui agli articoli 31, comma 3, e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Sono iscritti d'ufficio nel suddetto albo coloro i quali, alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, risultano gia' iscritti nell'albo dei collettori di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Possono, altresi', essere iscritti, su richiesta, coloro i quali, alla suddetta data, hanno superato l'apposito esame di idoneita' a svolgere le funzioni di esattore purche' posseggano i requisiti di cui al comma 1 e non sussistano le cause di esclusione o di incompatibilita' di cui agli articoli 31, comma 3, e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.