MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al
Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio per la
riscossioen dei tributi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
44, concernente l'adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio
tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del
servizio di riscossioni;
Visto l'art. 2, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 44 del 1988 in base al quale il Ministro delle finanze,
con proprio decreto, emana le istruzioni per la formazione ed
unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti
automatizzati;
Decreta:
Art. 1.
Per la compilazione automatizzata dei ruoli, gli enti impositori
trasmettono le minute dei ruoli medesimi ai centri elettrocontabili
del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio
di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertienenza dello
Stato e di enti pubblici, di seguito piu' brevemente indicato come
"Consorzio nazionale concessionari".
Le minute anzidette devono riportare i seguenti elementi:
a) L'ente impositore;
b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente impositore;
c) la provincia e comune;
d) la specie del ruolo;
e) espressa indciazione per i ruoli di cui all'art. 63 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
f) il mese e l'anno di emissione del ruolo;
g) il periodo di riferimento del ruolo;
h) il numero delle rate;
i) il codice fiscale di ciascun contribuente, ove in possesso
dell'ente impositore;
l) il cognome e il nome, luogo e la data di nascita, il sesso e il
domicilio fiscale, comprensivo di via, numero civico e codice
avviamento postale, per le persone fisiche;
m) la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede e il
domicilio fiscale, comprensivo di via, numero civico e codice
avviamento postale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per
le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita'
giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al
precedente punto l) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
n) ogni qualsiasi altra indicazione utile ai fini della
individuazione e reperimento del contribuente;
o) il codice del tributo o, in mancanza, la descrizione del tributo;
p) l'anno di riferimento del tributo;
q) gli importi a carico di ciascun contribuente ovvero gli elementi
di calcolo per la loro determinazione;
r) la data di decorrenza per l'eventuale applicazione di interessi;
s) indicazione del capitolo di bilancio al quale debbono essere
imputate le somme riscosse, con specificazione se esse vanno
attribuite al conto di competenza o al conto residui;
t) i totali paginali e finali degli importi dovuti dai contribuenti;
u) elementi di riferimento relativi alla iscrizione a ruolo ed altre
eventuali indicazioni concernenti le modalita' di liquidazione
dell'imposta.
Per i ruoli principali erariali gia' automatizzati in precedenti
emissioni, gli enti impositori trasmetteranno la copia del ruolo
automatizzato apportandovi le modifiche derivanti da cessioni o da
variazioni dell'importo del tributo, dell'imponibile o dell'aliquota
di tarriffazione, con totalizzazione finale dell'imposta o
dell'imponibile.
I contribuenti di nuova iscrizione saranno elencati in appendice con
indicazione dei dati di cui ai punti i), l), m), n), o), p), q), r)
s), t) e u) del comma precedente.