IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1684/FPC  del  10  aprile  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1989, con  la
quale  si  autorizza  l'Associazione nazionale alpini di Bergamo alla
esecuzione di attivita' di soccorso e solidarieta'  alla  popolazione
armena per la realizzazione di un ospedale da campo;
  Visto  il  telex in data 6 ottobre 1989, con il quale il presidente
dell'Associazione  nazionale  alpini  ha  chiesto  un  acconto  sullo
stanziamento  di  cui  alla predetta ordinanza, in attesa che vengano
espletate le formalita' amministrative nella stessa previste;
  Considerato che l'Associazione nazionale alpini ha gia' concluso da
tempo le operazioni necessarie  all'insediamento,  avvio  e  gestione
iniziale della struttura ospedaliera fornita alla popolazione armena,
peraltro, gia' pienamente funzionante;
  Ritenuta  l'opportunita'  di aderire alla predetta richiesta, nelle
more dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'art.  4  della
piu' volte citata odinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
  Il  servizio  bilancio  ed  affari  amministrativi e' autorizzato a
concedere all'Associazione nazionale alpini di Bergamo la somma di L.
1.000.000.000  quale anticipazione delle spese sostenute per acquisto
di materiali sanitari e tecnici, nonche' per l'acquisto di  mezzi  ed
attrezzature  necessari  al  reintegro della struttura ospedaliera da
campo fornita dalla stessa A.N.A.
  L'anticipazione   predetta   gravera'   sullo  stanziamento  di  L.
4.000.000.000 di cui all'art. 5 della ordinanza n.  1684/FPC  del  10
aprile 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO