IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista la propria ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1989, con la quale si autorizza l'Associazione nazionale alpini di Bergamo alla esecuzione di attivita' di soccorso e solidarieta' alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo; Visto il telex in data 6 ottobre 1989, con il quale il presidente dell'Associazione nazionale alpini ha chiesto un acconto sullo stanziamento di cui alla predetta ordinanza, in attesa che vengano espletate le formalita' amministrative nella stessa previste; Considerato che l'Associazione nazionale alpini ha gia' concluso da tempo le operazioni necessarie all'insediamento, avvio e gestione iniziale della struttura ospedaliera fornita alla popolazione armena, peraltro, gia' pienamente funzionante; Ritenuta l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta, nelle more dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'art. 4 della piu' volte citata odinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Il servizio bilancio ed affari amministrativi e' autorizzato a concedere all'Associazione nazionale alpini di Bergamo la somma di L. 1.000.000.000 quale anticipazione delle spese sostenute per acquisto di materiali sanitari e tecnici, nonche' per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari al reintegro della struttura ospedaliera da campo fornita dalla stessa A.N.A. L'anticipazione predetta gravera' sullo stanziamento di L. 4.000.000.000 di cui all'art. 5 della ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO