AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989, n. 279.". I DD.LL. n. 548/1988, n. 110/1989, n. 196/1989, e n. 279/1989, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989, n. 123 del 29 maggio 1989, n. 176 del 29 luglio 1989 e n. 235 del 7 ottobre 1989). Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile. 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (a), e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50. 3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (a), e' sostituito dai seguenti: "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (b), debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita' di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato". 4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (c), e' sostituito dal seguente: "5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (a), e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". __________
(a) Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini". Si trascrive il testo vigente dei primi quattro commi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 7 di detto decreto: "Art. 2, commi 1, 1- bis , 2 e 3. - 1. (( Le ritenute )) (( previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro )) (( sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le )) (( trattenute effettuate ai sensi, degli articoli 20, 21 e 22 )) (( della legge 30 aprile 1969, n. 153 )) (v. successiva nota (b) )) (( ), (( debbono essere comunque versate e non possono essere )) (( portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei )) (( termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto )) (( delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente )) (( denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di )) (( conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di )) (( lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore )) (( del datore di lavoro. )) 1-bis. (( L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma )) (( 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con multa fino )) (( a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla )) (( scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia )) (( fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le )) (( formalita' di apertura del dibattimento stesso, estingue il )) (( reato. )) 2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272. 3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.". "Art. 7, comma 1. - 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al (( 1988 )) e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio (( 1989 )) , il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al (( 9,50% )) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.". (b) La legge n. 153/1969 reca: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale". I relativi articoli 21, 22 e 23 recano la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione. (c) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 1: Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5. - 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista dei lavoratori a tempo parziale. 2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro. 3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire: a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; c) le modalita' temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. 3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita' per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2. (( 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il )) (( calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a )) (( tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di )) (( lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di )) (( cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. )) (( 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle )) (( ore di orario normale settimanale previsto dal contratto )) (( collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo )) (( pieno. )) 6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. 7. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 8. Il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' sostituito dal seguente: 'Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2'. 9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. 10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. 11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonche' della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale. 13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi. 14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000".