IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
  Vista  l'ordinanza  n.  1062/FPC/ZA  del 16 luglio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1987, con la  quale  si
dettano  disposizioni  per  l'attuazione  degli  interventi citati in
titolo;
  Vista  l'ordinanza  n.  987/FPC/ZA  del  20 maggio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1987, n. 128, con la  quale  si
dettano  norme  in  merito ai compensi professionali e alla revisione
prezzi per tutte le opere  con  onere  a  carico  del  fondo  per  la
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1988, n. 31, con la quale  vengono
disposte  misure  dirette  ad accelerare le procedure di approvazione
dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico  del  Fondo
della protezione civile;
  Viste  le  note  n.  155/MM  del  6  luglio  1989  dell'assessorato
all'ambiente, energia e protezione civile della regione Toscana e  n.
15291/20.1  del  13 settembre 1989 del dipartimento ambiente e difesa
del suolo della regione Emilia-Romagna con  le  quali,  tra  l'altro,
vengono   suggerite   alcune   modifiche  alla  citata  ordinanza  n.
1062/FPC/ZA, peraltro  gia'  oggetto  di  discussione  in  seno  alla
commissione  istituita  ai  sensi dell'art. 3 della stessa ordinanza,
concernenti, oltre  alcuni  aspetti  procedurali,  l'opportunita'  di
erogare i finanziamenti in due fasi: finanziando in un primo tempo la
progettazione esecutiva e, solo in un secondo tempo,  gli  interventi
medesimi,   sulla   base  dei  costi  stimati  con  la  progettazione
esecutiva;
  Tenuto  conto  delle  problematiche emerse nel corso della riunione
tenutasi in data  24  novembre  1989  presso  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  con  la  partecipazione dei rappresentanti delle
regioni Toscana ed Emilia-Romagna nonche'  degli  altri  enti  locali
interessati, con particolare riferimento alla necessita' di risolvere
specifiche situazioni di intervento  che  richiedono  anche  limitate
opere  di  carattere  geotecnico  sui  siti strettamente adiacenti ad
edifici ricompresi nei programmi operativi;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  assegnare  i  fondi  direttamente ai
comuni ed agli altri enti locali interessati  anziche'  alle  regioni
Toscana  ed  Emilia-Romagna  come  previsto nella citata ordinanza n.
1062/FPC/ZA;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  2 dell'ordinanza n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 e' cosi'
modificato:
  "I  fondi  stanziati ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, sono destinati, secondo i  programmi  operativi
di  cui al successivo art. 4, per lire 40 miliardi ai comuni indicati
al precedente art. 1 appartenenti alla regione Toscana e per  lire  5
miliardi  ai  comuni  indicati al precedente art. 1 appartenenti alla
regione Emilia-Romagna.
  Le   relative   assegnazioni   vengono   disposte   con  successivi
provvedimenti del Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile".
  Il quarto comma del citato art. 4 e' cosi' sostituito:
  "Sulla  base  di  tali  programmi  operativi,  il  Ministro  per il
coordinamento della protezione civile,  preliminarmente,  dispone  le
assegnazioni  di spesa ai comuni ed agli altri enti competenti per la
redazione dei progetti e per le eventuali  indagini  sulle  strutture
degli  edifici e di carattere geotecnico. Successivamente, sulla base
dei costi determinati dalle previsioni progettuali, il  Ministro  per
il  coordinamento  della  protezione  civile  dispone  gli  ulteriori
finanziamenti, per la realizzazione degli interventi,  a  favore  dei
comuni e degli altri enti competenti".
  L'art. 5 e' cosi' sostituito:
  "I  progetti,  oltre  agli interventi strutturali possono prevedere
anche le opere di finitura  ad  essi  strettamente  connesse  nonche'
eventuali interventi di consolidamento dei terreni o di realizzazione
di opere speciali nel sottosuolo  connesse  alla  salvaguardia  degli
edifici inclusi nei programmi operativi.
  I  progetti,  oltre  alle  eventuali  autorizzazioni, approvazioni,
visti e nulla-osta prescritti  dalle  vigenti  disposizioni,  vengono
assoggettati al parere vincolante dei competenti organi regionali.
  I  lavori saranno affidati dai comuni o dagli enti da essi delegati
nel rispetto delle vigenti norme".
  Dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Le   regioni,   con   i   propri  uffici,  provvedono  a  vigilare
sull'attuazione  del  programma  operativo  da   parte   degli   enti
destinatari  dei  finanziamenti  e  ad  inviare al Dipartimento della
protezione civile relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei
lavori".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO