IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730; Vista l'ordinanza n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale si dettano disposizioni per l'attuazione degli interventi citati in titolo; Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1987, n. 128, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del fondo per la protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1988, n. 31, con la quale vengono disposte misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le note n. 155/MM del 6 luglio 1989 dell'assessorato all'ambiente, energia e protezione civile della regione Toscana e n. 15291/20.1 del 13 settembre 1989 del dipartimento ambiente e difesa del suolo della regione Emilia-Romagna con le quali, tra l'altro, vengono suggerite alcune modifiche alla citata ordinanza n. 1062/FPC/ZA, peraltro gia' oggetto di discussione in seno alla commissione istituita ai sensi dell'art. 3 della stessa ordinanza, concernenti, oltre alcuni aspetti procedurali, l'opportunita' di erogare i finanziamenti in due fasi: finanziando in un primo tempo la progettazione esecutiva e, solo in un secondo tempo, gli interventi medesimi, sulla base dei costi stimati con la progettazione esecutiva; Tenuto conto delle problematiche emerse nel corso della riunione tenutasi in data 24 novembre 1989 presso il Dipartimento della protezione civile, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna nonche' degli altri enti locali interessati, con particolare riferimento alla necessita' di risolvere specifiche situazioni di intervento che richiedono anche limitate opere di carattere geotecnico sui siti strettamente adiacenti ad edifici ricompresi nei programmi operativi; Ravvisata l'opportunita' di assegnare i fondi direttamente ai comuni ed agli altri enti locali interessati anziche' alle regioni Toscana ed Emilia-Romagna come previsto nella citata ordinanza n. 1062/FPC/ZA; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 e' cosi' modificato: "I fondi stanziati ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono destinati, secondo i programmi operativi di cui al successivo art. 4, per lire 40 miliardi ai comuni indicati al precedente art. 1 appartenenti alla regione Toscana e per lire 5 miliardi ai comuni indicati al precedente art. 1 appartenenti alla regione Emilia-Romagna. Le relative assegnazioni vengono disposte con successivi provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile". Il quarto comma del citato art. 4 e' cosi' sostituito: "Sulla base di tali programmi operativi, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, preliminarmente, dispone le assegnazioni di spesa ai comuni ed agli altri enti competenti per la redazione dei progetti e per le eventuali indagini sulle strutture degli edifici e di carattere geotecnico. Successivamente, sulla base dei costi determinati dalle previsioni progettuali, il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone gli ulteriori finanziamenti, per la realizzazione degli interventi, a favore dei comuni e degli altri enti competenti". L'art. 5 e' cosi' sostituito: "I progetti, oltre agli interventi strutturali possono prevedere anche le opere di finitura ad essi strettamente connesse nonche' eventuali interventi di consolidamento dei terreni o di realizzazione di opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia degli edifici inclusi nei programmi operativi. I progetti, oltre alle eventuali autorizzazioni, approvazioni, visti e nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni, vengono assoggettati al parere vincolante dei competenti organi regionali. I lavori saranno affidati dai comuni o dagli enti da essi delegati nel rispetto delle vigenti norme". Dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo: "Le regioni, con i propri uffici, provvedono a vigilare sull'attuazione del programma operativo da parte degli enti destinatari dei finanziamenti e ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO