IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Ravvisata   la   necessita'   di   individuare  tempestivamente  le
condizioni di pericolosita' per le persone e i beni in zone in cui si
verifichino  fenomeni  sismici  per  predisporre  le opportune azioni
connesse col verificarsi di situazioni d'emergenza;
  Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da
parte degli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  i compensi spettanti ai
componenti il Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dai  terremoti  per
l'espletamento    degli    studi   e   delle   verifiche   necessarie
all'individuazione delle fenomenologie predisponenti le situazioni di
pericolo sopra menzionate;
  Ritenuto   opportuno  ragguagliare  in  via  analogica  i  predetti
compensi a quelli previsti per le  operazioni  eseguite  a  richiesta
dell'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  della legge 8 luglio 1980, n.
319, e successive integrazioni e modificazioni;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli e in deroga a ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  compensi  spettanti  ai  componenti  il  Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti per l'espletamento  dei  compiti  soprariportati
sono  equiparati ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici e
traduttori per le  operazioni  eseguite  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319.
  I  predetti  compensi  saranno commisurati al tempo con riferimento
alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 gennaio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO