IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Ravvisata la necessita' di individuare tempestivamente le condizioni di pericolosita' per le persone e i beni in zone in cui si verifichino fenomeni sismici per predisporre le opportune azioni connesse col verificarsi di situazioni d'emergenza; Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da parte degli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti; Ravvisata la necessita' di determinare i compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per l'espletamento degli studi e delle verifiche necessarie all'individuazione delle fenomenologie predisponenti le situazioni di pericolo sopra menzionate; Ritenuto opportuno ragguagliare in via analogica i predetti compensi a quelli previsti per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per l'espletamento dei compiti soprariportati sono equiparati ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319. I predetti compensi saranno commisurati al tempo con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 gennaio 1990 Il Ministro: LATTANZIO