IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge
27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e  che  pertanto,  al  fine  di
affrontare  l'emergenza  di  alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1989, n. 48;
  Vista  la  nota  n.  4583  del  5  settembre  1988  del  comune  di
Rivisondoli nella  quale  viene  richiesto  un  finanziamento  di  L.
1.970.000.000  per  eliminare  l'incombente  pericolo per la pubblica
incolumita' causato dal dissesto idrogeologico nella localita'  Colle
della Croce a monte della ss. 84 Frentana;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo in data 8 luglio
1988, nel quale il gruppo nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  ha rilevato una situazione di incombente pericolo per
la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di consentire la realizzazione di almeno
quelle opere essenziali  per  la  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al fine di consentire l'intervento di cui in premessa nel comune di
Rivisondoli,  e'  assegnata  al  comune  medesimo  la  somma  di   L.
1.000.000.000.