IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista la nota n. 4583 del 5 settembre 1988 del comune di Rivisondoli nella quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.970.000.000 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumita' causato dal dissesto idrogeologico nella localita' Colle della Croce a monte della ss. 84 Frentana; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 8 luglio 1988, nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha rilevato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire la realizzazione di almeno quelle opere essenziali per la eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire l'intervento di cui in premessa nel comune di Rivisondoli, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.