IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  25  novembre  1989,  n.  382, in corso di
conversione, concernente, fra l'altro, il ripiano dei  bilanci  delle
unita'  sanitarie  locali  e  di  altri  enti  che erogano assistenza
sanitaria per gli anni 1987 e 1988;
  Visto  in  particolare,  il  comma  2,  lettera a), dell'art. 4 del
citato decreto-legge n. 382 del 1989 che dispone, fra l'altro, che la
maggiore  spesa  sostenuta dai presidi sanitari della regione o della
provincia autonoma per erogare le prestazioni del Servizio  sanitario
nazionale  negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite e'
finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della
somma  eventualmente  non  utilizzata  a valere sulla quota del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e, per il 20  per  cento  della
differenza,  mediante  operazioni  di  mutuo  con la Cassa depositi e
prestiti;
  Visto  il  comma  4 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 382 del
1989 che facoltizza le regioni e le province  autonome  a  richiedere
alla  Cassa  depositi  e  prestiti, anche in via di anticipazione, il
mutuo di cui al comma precedente sulla base  del  disavanzo  presunto
risultante  dalle  documentazioni contabili relative a ciascuno degli
esercizi 1987 e 1988;
  Visto il comma 5 dell'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 382/1989
che pone a carico del bilancio dello Stato  l'onere  di  ammortamento
dei  mutui  di  cui  sopra,  contratti dalle regioni e dalle province
autonome con la Cassa depositi e prestiti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  mutui  contratti  dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano con la Cassa depositi  e  prestiti  ai  sensi  della
normativa  richiamata  in premessa, per finanziare il venti per cento
della maggiore spesa di parte  corrente  sostenuta  per  l'erogazione
delle  prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e
1988, hanno durata ventennale  con  inizio  dell'ammortamento  il  1›
gennaio  dell'anno  successivo a quello dell'erogazione e le relative
rate annuali posticipate costanti di ammortamento hanno  scadenza  il
31 dicembre di ciascun anno.
  2.  Per ciascun mutuo concesso, l'erogazione sara' effettuata dalla
Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione.
  3.  Gli  eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello
Stato, sono corrisposti applicando lo stesso tasso  previsto  per  le
operazioni di mutuo unitamente alla prima rata di ammortamento per il
mutuo cui si riferiscono e sono determinati con riferimento alla data
di scadenza della rata stessa.