IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, in corso di conversione, concernente, fra l'altro, il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1987 e 1988; Visto in particolare, il comma 2, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 382 del 1989 che dispone, fra l'altro, che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione o della provincia autonoma per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite e' finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per il 20 per cento della differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti; Visto il comma 4 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 382 del 1989 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, anche in via di anticipazione, il mutuo di cui al comma precedente sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1987 e 1988; Visto il comma 5 dell'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 382/1989 che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra, contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. 1. I mutui contratti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della normativa richiamata in premessa, per finanziare il venti per cento della maggiore spesa di parte corrente sostenuta per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988, hanno durata ventennale con inizio dell'ammortamento il 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione e le relative rate annuali posticipate costanti di ammortamento hanno scadenza il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per ciascun mutuo concesso, l'erogazione sara' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione. 3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello Stato, sono corrisposti applicando lo stesso tasso previsto per le operazioni di mutuo unitamente alla prima rata di ammortamento per il mutuo cui si riferiscono e sono determinati con riferimento alla data di scadenza della rata stessa.