IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto  ministeriale  23  gennaio  1928,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'ordinamento
del credito agrario;
  Visto  il  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218,  e  in  particolare,  l'art.  65,  il  quale  dispone  che i
finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive
competenze,  dall'ISVEIMER,  dall'IRFIS  e  dal  CIS  e  dagli  altri
istituti di credito  abilitati  all'esercizio  del  credito  a  medio
termine  di  cui  all'art.  42  del  ripetuto  testo  unico, all'uopo
designati con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto  l'art.  9,  comma  11,  della legge 1› marzo 1986, n. 64, il
quale ha previsto l'intervento degli "Istituti  di  credito  a  medio
termine  abilitati  ad  operare nel Mezzogiorno compresi gli istituti
meridionali di credito speciale"  per  l'istruttoria  e  l'erogazione
delle agevolazioni;
  Considerato  che  tra  i  citati intermediari sono da ricomprendere
anche gli  istituti  di  credito  agrario  in  relazione  ai  settori
d'intervento rientranti nella propria sfera di operativita';
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 27 ottobre 1983, con la  quale  gli  istituti  e  le
sezioni  speciali  di  credito  agrario  sono stati abilitati, in via
ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;
  Vista   l'istanza   avanzata   dalla  sezione  di  credito  agrario
dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie diretta
ad  ottenere  l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno,
ai sensi dell'art. 65 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  gennaio  1988, con il quale la
predetta sezione e' stata autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre
1986, n. 646, ad estendere la propria attivita' all'intero territorio
nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10 per  cento  degli
impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione ad effettuare
le richiamate operazioni di credito agrario;
                               Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  65  del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  la  sezione  di
credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle
Venezie  e'  autorizzata  ad  effettuare  le  operazioni  di  credito
agro-industriale  di  cui  alla  legge  1›  marzo  1986,  n.  64, nei
territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo  testo  unico,
ferme  restando  le  disposizioni  di  legge e di statuto riguardanti
l'operativita'  dell'Istituto  stesso  e  le  norme  in  materia   di
competenza territoriale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 gennaio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI