IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  novembre  1987 con il quale il
presidio ospedaliero della unita' sanitaria locale n. 32 di  Chioggia
e' stato autorizzato alle attivita' di prelievo e trapianto di cornea
da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  del presidente dell'unita' sanitaria locale n. 32
di Chioggia,  in  data  18  dicembre  1989,  intesa  ad  ottenere  la
cancellazione   del  dott  Franco  Destro  -  aiuto  della  divisione
oculistica del presidio ospedaliero della unita' sanitaria locale  n.
32   di  Chioggia  -  trasferito  ad  altro  ente,  dall'equipe  gia'
autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento
delle sopracitate attivita';
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori  nulla osta alla
concessione di quanto sopra richiesto;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione  della  sopra  nominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presidio  ospedaliero  dell'unita'  sanitaria  locale  n. 32 di
Chioggia e' autorizzato alla cancellazione del dott.  Franco  Destro,
trasferito  ad  altro ente, dalla equipe gia' autorizzata con decreto
ministeriale 5 novembre  1987  all'espletamento  delle  attivita'  di
prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.