IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987 con il quale il presidio ospedaliero della unita' sanitaria locale n. 32 di Chioggia e' stato autorizzato alle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza del presidente dell'unita' sanitaria locale n. 32 di Chioggia, in data 18 dicembre 1989, intesa ad ottenere la cancellazione del dott Franco Destro - aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero della unita' sanitaria locale n. 32 di Chioggia - trasferito ad altro ente, dall'equipe gia' autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento delle sopracitate attivita'; Considerato che in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Il presidio ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 32 di Chioggia e' autorizzato alla cancellazione del dott. Franco Destro, trasferito ad altro ente, dalla equipe gia' autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.