IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Viste  le  comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'
riportanti la situazione epidemiologica del colera nel mondo;
  Visto  il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il  23  maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Devono  essere  applicate le misure previste dalla legge 9 febbraio
1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, alle  navi  e  agli  aeromobili
provenienti  dalle seguenti Nazioni: Angola, Burundi, Cameroun, Cina,
India, Iran, Kenia, Malawi,  Malaysia,  Mauritania,  Mozambico,  Myan
Mar,  Nepal,  Nigeria,  Ruanda Urundi, Sao Tome, Sri Lanka, Tanzania,
Viet Nam, Zaire, Zambia.