La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli" e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione: a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, e preparate secondo le prescrizioni della presente legge; b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.