IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre
1969, che prevede  misure  speciali  per  favorire  il  ricorso  alla
trasformazione  per  talune  varieta' di arance, modificato da ultimo
dal regolamento CEE n. 3848/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio
1977,  che   prevede   misure   speciali   intese   a   favorire   la
commercializzazione  dei  prodotti  trasformati  a  base  di  limoni,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del
27 aprile 1989;
  Visto  il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno
1985, che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure intese
a  promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione
dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da  ultimo  dal
regolamento CEE n. 2987/89 della commissione del 3 ottobre 1989;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1372/89  del  19 maggio 1989 della
commissione che fissa, per la  campagna  1989-90,  il  prezzo  minimo
d'acquisto  dei  limoni  consegnati  all'industria  e l'importo della
compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;
  Visto il regolamento CEE n. 3007/89 della commissione del 5 ottobre
1989, che fissa, per la campagna 1989-90 il prezzo minimo  d'acquisto
delle   arance,   dei  mandarini,  dei  mandarini  satsumas  e  delle
clementine consegnati all'industria e l'importo  della  compensazione
finanziaria dopo la loro trasformazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove
disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi
ed  in  olii essenziali delle arance e dei limoni (Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 1986);
  Visto  l'accordo  interprofessionale del 17 gennaio 1990 valido per
la campagna 1989-90 per  gli  agrumi  destinati  alla  trasformazione
industriale;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  disposizioni interne sul
funzionamento  dei  centri  di  raccolta  e  l'avvio   del   prodotto
contrattato  alla  trasformazione  industriale,  ai  sensi dei citati
regolamenti CEE;
  Atteso che occorre provvedere in conformita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'accordo interprofessionale per la campagna 1989-90 per gli agrumi
destinati  alla  trasformazione   industriale   (arance,   limoni   e
mandarini)  (allegato  1),  stipulato  in  data  17  gennaio  1990 e'
approvato.
  Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce
i propri effetti  dall'inizio  della  campagna  di  trasformazione  e
pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e
dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
   1) un obiettivo di trasformazione pari a:
     a) 700.000 tonn. di arance;
     b) 200.000 tonn. di limoni;
     c) 50.000 tonn. di mandarini;
   2)  una  contrattazione  esclusiva delle imprese di trasformazione
industriale  con  le  associazioni  dei   produttori   ortofrutticoli
riconosciute  ai  sensi  della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato
2);
   3)  l'istituzione  obbligatoria,  da  parte delle associazioni dei
produttori, di centri di raccolta del prodotto per  la  verifica  dei
produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e
lo   snellimento   delle   operazioni   relative    all'avvio    alla
trasformazione industriale;
   4)  il  pagamento,  attraverso assegno circolare intrasferibile da
parte delle imprese di trasformazione  acquirenti  alle  associazioni
dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti;
   5) le somme che le industrie pagano agli organismi associativi dei
produttori per il  prodotto  conferito  in  esecuzione  di  contratti
debbono  essere  rendicontate  dal legale rappresentante della stessa
industria all'AIMA.
  A  tal  fine  le  associazioni  di produttori conferenti la materia
prima, dovranno provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla
data  di  accredito,  a  ripartire agli associati le somme introitate
dalle industrie di trasformazione, sulla base della documentazione di
conferimento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2601/69 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale"  della  CEE  n.  L  324  del  27
          dicembre 1969.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3848/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale"  della  CEE  n.  L  374  del  22
          dicembre 1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1035/77 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 125 del 19 maggio
          1977.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1124/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 118 del 29 aprile
          1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1562/85 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale"  della  CEE  n.  L  152  dell'11
          giugno 1985.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2987/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 286 del 4 ottobre
          1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1372/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 137 del 20 maggio
          1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3007/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 288 del 5 ottobre
          1989.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato
          nel settore dei prodotti ortofrutticoli".