IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varieta' di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3848/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989; Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure speciali intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del 27 aprile 1989; Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2987/89 della commissione del 3 ottobre 1989; Visto il regolamento CEE n. 1372/89 del 19 maggio 1989 della commissione che fissa, per la campagna 1989-90, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione; Visto il regolamento CEE n. 3007/89 della commissione del 5 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989-90 il prezzo minimo d'acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsumas e delle clementine consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1986); Visto l'accordo interprofessionale del 17 gennaio 1990 valido per la campagna 1989-90 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale; Considerata la necessita' di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE; Atteso che occorre provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. L'accordo interprofessionale per la campagna 1989-90 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale (arance, limoni e mandarini) (allegato 1), stipulato in data 17 gennaio 1990 e' approvato. Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dall'inizio della campagna di trasformazione e pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base: 1) un obiettivo di trasformazione pari a: a) 700.000 tonn. di arance; b) 200.000 tonn. di limoni; c) 50.000 tonn. di mandarini; 2) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 2); 3) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni dei produttori, di centri di raccolta del prodotto per la verifica dei produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale; 4) il pagamento, attraverso assegno circolare intrasferibile da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti; 5) le somme che le industrie pagano agli organismi associativi dei produttori per il prodotto conferito in esecuzione di contratti debbono essere rendicontate dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA. A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima, dovranno provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di accredito, a ripartire agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione, sulla base della documentazione di conferimento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 2601/69 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969. - Il regolamento CEE n. 3848/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 374 del 22 dicembre 1989. - Il regolamento CEE n. 1035/77 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977. - Il regolamento CEE n. 1124/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 118 del 29 aprile 1989. - Il regolamento CEE n. 1562/85 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985. - Il regolamento CEE n. 2987/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 286 del 4 ottobre 1989. - Il regolamento CEE n. 1372/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 137 del 20 maggio 1989. - Il regolamento CEE n. 3007/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 288 del 5 ottobre 1989. Nota all'art. 1: La legge n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".