Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 la riscossione del carico
tributario di L. 212.391.002 dovuto dalla  cooperativa  agricola  Due
Mari  e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data  del  decreto  stesso.
L'intendenza  di  finanza  di Taranto nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali  della  sopramenzionata  cooperativa,  la
quale,  comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria,
per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti
atti  esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto
ove vengano a cessare  i  presupposti  in  base  ai  quali  e'  stata
concessa  o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.