IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo;
Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica;
Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge
30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri
prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in
attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n.
556/1988;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante
l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad
effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1
della legge 30 dicembre 1988, n. 556;
Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi
pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di
strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a
carattere regionale per la regione Lazio presentati ai sensi degli
articoli 1 e 2 della predetta legge;
Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica
prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988,
istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte
dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;
Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica,
sia per quanto riguarda l'ammissibilita' dei progetti o di singole
opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il
loro merito;
Visti gli attestati della regione Lazio da cui risulta la
conformita' dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi
turistici regionali;
Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della
citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni
culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero
dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione,
potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame
della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da
parte delle competenti autorita', delle quali restano salvi gli
eventuali interventi;
Ritenuto di dover dare attuazione alle finalita' della legge n.
556/1988 nel modo piu' ampio, pur nel limite del finanziamento,
stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti
dall'elevato numero di progetti presentati;
Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di
approvazione presentano un uguale livello di necessita' di
realizzazione;
Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n.
556/1988 il contributo in conto capitale e' erogabile fino a un
massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in
conto interessi e' ad esso proporzionalmente correlato e tenuto
altresi' conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di
contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;
Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe
dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale
massima prefissata, non puo' esattamente coincidere con l'ammontare
del finanziamento erogabile;
Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare
dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando
un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;
D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983,
espressosi all'unanimita' nella riunione dell'11 dicembre 1989;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione
Lazio di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte
integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30
dicembre 1988, n. 556.