La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona". 2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975, ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge.