IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente "Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-87, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure"; Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilita' di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro; Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilita' di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo; Decreta: L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e' stabilito per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 200 miliardi. Per l'anno 1988 il predetto versamento fara' carico alle disponibilita' in conto residui del cap. 3653 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per l'anno 1989 allo stanziamento iscritto per l'anno stesso sul medesimo cap. 3653. Il presente decreto e' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. Roma, addi' 20 novembre 1989 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN p. Il Ministro del tesoro FOTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1990 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197