IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERNTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1989, concernente disposizioni in materia valutaria; Ritenuta l'opportunita' di modificare il termine di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Conti valutari). - 1) I conti valutari sono conti aperti ai residenti presso le banche abilitate per il regolamento in valuta delle operazioni consentite. 2) Le singole partite dei conti valutari possono essere utilizzate senza limiti di scadenza nel caso in cui si tratti di valute di diretta acquisizione mentre devono essere utilizzate entro il centoventesimo giorno successivo a quello dell'accreditamento nel caso in cui si tratti di valute di giro. 3) Costituiscono valute di diretta acquisizione quelle derivanti da: a) trasferimenti da parte di non residenti, per operazioni valutarie; b) regolamenti in valuta consentiti tra residenti; c) conversioni in valuta di lire precedentemente ricevute da non residenti; d) finanziamenti ricevuti, diversi da quelli di cui alla successiva lettera e) del successivo comma 4. Nel caso di finanziamento non collegato ad operazioni con l'estero, il rimborso dello stesso con valuta acquistata contro lire non puo' aver luogo prima della negoziazione della valuta ottenuta con il finanziamento medesimo. 4) Costituiscono valute di giro quelle derivanti da: e) finanziamenti ottenuti da banche abilitate per effettuare regolamenti in favore di non residenti ovvero, quando consentito, in favore di residenti; f) acquisto di valuta contro lire effettuato con soggetti abilitati. La valuta cosi' acquistata puo' essere ceduta contro lire solo in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto. La suddetta procedura non si applica a partite di importo non superiore al controvalore di L. 2.500.000, per le quali, in caso di mancato utilizzo, la cessione contro lire deve essere effettuata sul mercato ai cambi correnti. 5) La valuta derivante da arbitraggio mantiene la caratteristica della valuta originaria ai fini dell'utilizzo e dei relativi termini. 6) La valuta restituita dall'estero a seguito del mancato perfezionamento dell'operazione o per ripetizione di indebito deve essere accreditata in conto valutario con caratteristica di valuta di giro. 7) Le societa' controllanti altre societa' ai sensi dell'art. 2359 del codice civile possono intrattenere conti valutari denominati 'cumulativi' la cui movimentazione e' inoltre disciplinata dalle norme seguenti: a) i conti sono intestati alla controllante anche quando gli importi accreditati sono di competenza di societa' controllata; b) gli utilizzi possono essere disposti dal titolare anche in nome e per conto delle societa' controllate; c) possono essere intestatarie del conto le societa' controllate che svolgono funzioni di carattere finanziario nell'interesse del gruppo".