IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERNTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  40  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del  25
marzo 1989, concernente disposizioni in materia valutaria;
  Ritenuta  l'opportunita' di modificare il termine di utilizzo delle
valute accreditate nei conti valutari;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Conti valutari). - 1) I conti valutari sono conti aperti
ai residenti presso le banche abilitate per il regolamento in  valuta
delle operazioni consentite.
  2)  Le singole partite dei conti valutari possono essere utilizzate
senza limiti di scadenza nel caso in  cui  si  tratti  di  valute  di
diretta   acquisizione  mentre  devono  essere  utilizzate  entro  il
centoventesimo giorno successivo  a  quello  dell'accreditamento  nel
caso in cui si tratti di valute di giro.
  3)  Costituiscono  valute  di diretta acquisizione quelle derivanti
da:
    a)  trasferimenti  da  parte  di  non  residenti,  per operazioni
valutarie;
    b) regolamenti in valuta consentiti tra residenti;
    c)  conversioni in valuta di lire precedentemente ricevute da non
residenti;
    d)   finanziamenti  ricevuti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla
successiva  lettera  e)  del  successivo  comma  4.   Nel   caso   di
finanziamento  non  collegato ad operazioni con l'estero, il rimborso
dello stesso con valuta acquistata contro lire non  puo'  aver  luogo
prima  della  negoziazione della valuta ottenuta con il finanziamento
medesimo.
  4) Costituiscono valute di giro quelle derivanti da:
    e)  finanziamenti  ottenuti  da  banche  abilitate per effettuare
regolamenti in favore di non residenti ovvero, quando consentito,  in
favore di residenti;
    f)  acquisto  di  valuta  contro  lire  effettuato  con  soggetti
abilitati. La valuta cosi' acquistata puo' essere ceduta contro  lire
solo  in  contropartita  con  l'Ufficio  italiano dei cambi, al minor
cambio fra quelli risultanti dalla chiusura  delle  borse  valori  di
Milano  e  di  Roma  tra  il  giorno  di  accreditamento  e quello di
acquisto. La suddetta procedura non si applica a partite  di  importo
non  superiore al controvalore di L. 2.500.000, per le quali, in caso
di mancato utilizzo, la cessione contro lire deve  essere  effettuata
sul mercato ai cambi correnti.
  5)  La  valuta  derivante da arbitraggio mantiene la caratteristica
della valuta originaria ai fini dell'utilizzo e dei relativi termini.
  6)   La   valuta  restituita  dall'estero  a  seguito  del  mancato
perfezionamento dell'operazione o per ripetizione  di  indebito  deve
essere accreditata in conto valutario con caratteristica di valuta di
giro.
  7)  Le societa' controllanti altre societa' ai sensi dell'art. 2359
del codice civile  possono  intrattenere  conti  valutari  denominati
'cumulativi'  la  cui  movimentazione  e'  inoltre disciplinata dalle
norme seguenti:
    a)  i  conti  sono  intestati  alla controllante anche quando gli
importi accreditati sono di competenza di societa' controllata;
    b)  gli  utilizzi  possono  essere disposti dal titolare anche in
nome e per conto delle societa' controllate;
    c)  possono essere intestatarie del conto le societa' controllate
che svolgono funzioni di  carattere  finanziario  nell'interesse  del
gruppo".