IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  che
istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
una   gestione   avente  amministrazione  autonoma  finalizzata  alla
integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui  all'art.
36  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio  tra
domanda  ed  offerta  di  lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  2
marzo 1978, n. 218;
  Visto il proprio decreto del 26 novembre 1989 con il quale e' stato
approvato lo stato di previsione della gestione sopra indicata;
  Vista  la  prima variazione al bilancio 1989, approvata con decreto
ministeriale 28 novembre 1989, relativa al  versamento  dell'I.N.P.S.
della  somma di L. 14.477.098.254 dovuta a titolo di saldo per l'anno
1988 con la quale  lo  stanziamento  sul  cap.  5121  passava  da  L.
233.427.221.021 a L. 247.904.319.275;
  Visto  l'art.  9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente
le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n.
689,  concernente  il  regolamento  per  la  rendicontazione  ed   il
controllo delle citate gestioni fuori bilancio;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme
per l'amministrazione della gestione sopra indicata;
  Visto  l'art.  6  della legge n. 48 del 29 febbraio 1988 che pone a
carico  della  gestione  per  il  corrente   anno   l'onere   di   L.
35.000.000.000 per il quale si rende necessario istituire il capitolo
di spesa n. 5134  avente  denominazione  "Trasferimento  all'I.N.P.S.
della  somma  occorrente  al  pagamento  del  trattamento C.I.G.S. in
favore dei lavoratori sospesi dall'I.N.S.A.R.";
  Considerato che l'onere gia' previsto di L. 6.300.000.000 di cui il
decreto ministeriale 26 gennaio 1989 e  relativo  al  triennio  1988,
1989,  1990,  deve essere imputato al corrente esercizio per la parte
di competenza pari a L. 2.100.000.000.
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituito il cap. 5134 della spesa della gestione indicata nelle
premesse avente la denominazione  "Trasferimento  all'I.N.P.S.  della
somma  occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei
lavoratori sospesi dalla societa'  I.N.S.A.R."  in  attuazione  della
legge n. 48 del 29 febbraio 1988.