IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme per l'attuazione della delega di  cui  all'art.  1
della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto  l'art.  1-  bis  della  legge  21  ottobre  1978, n. 641, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978,  n.
481,  con la quale, fra l'altro, e' stata stabilita la soppressione e
la messa in liquidazione dell'Istituto di  incremento  ippico  di  S.
Maria Capua Vetere;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato o
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto   il   decreto   ministeriale   24  marzo  1979,  concernente
l'avocazione delle residue  operazioni  di  liquidazione  degli  enti
soppressi dall'art. 1- bis sopra citato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1979,
concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei  beni  e
del personale dei soppressi istituti di incremento ippico;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge  n.  1404/56
puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del patrimonio dell'ente
medesimo;
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  dell'Istituto  di  incremento  ippico di S. Maria
Capua Vetere e' chiusa a tutti gli effetti.