IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto l'art. 1- bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, e' stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, concernente l'avocazione delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1- bis sopra citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere e' chiusa a tutti gli effetti.