IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del  4  agosto  1987,  n.
1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 19 gennaio 1989, e n. 1741/FPC del 16 giugno  1989  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  146  del 24 giugno 1989, concernenti,
rispettivamente, l'autorizzazione in favore di  taluni  comuni  della
provincia  di  Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto
privato a tempo determinato per le  straordinarie  esigenze  connesse
con  gli  eventi  alluvionali  del  luglio  1987  e  la proroga delle
predette disposizioni in favore del comune di Valdisotto fino  al  31
dicembre  1989  per  dodici  unita'  (cinque impiegati amministrativi
livello quarto, un vigile urbano livello quarto e sei operai  livello
quarto)  e  per  quindici  operai (livello terzo), attese le esigenze
ancora in essere;
  Vista la nota n. 4916 del 3 novembre 1989 con la quale il comune di
Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare  ulteriormente
per un anno le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate;
  Vista  la  nota  n. 89/20.2/CAT DM-H GAB del 29 gennaio 1990 con la
quale il prefetto di Sondrio, alla stregua  della  relazione  stilata
dal  funzionario  dirigente  l'ufficio di ragioneria della prefettura
circa la consistenza e la natura degli adempimenti amministrativi  ed
operativi  ancora  in  corso  nel  comune  di  Valdisotto  a  seguito
dell'emergenza alluvionale del 1987, ha espresso parere favorevole ad
una  proroga  delle  assunzioni straordinarie di cui alla sopracitata
ordinanza  fino  al  30  giugno  1990,  salvo  eventuale   successiva
necessaria proroga;
  Ritenuto  che,  in  base  alle risultanze della verifica anzidetta,
sussistono ancora mumerosi adempimenti connessi sia  alla  emergenza,
sia  alle pratiche relative agli indennizzi, sia ai lavori appaltati,
sia alla ricostruzione della frazione di S. Antonio  Morignone,  tali
da   richiedere   il  trattenimento  delle  unita'  straordinarie  in
servizio, attesa  la  impossibilita'  determinata  dal  blocco  delle
assunzioni  di  coprire  i  posti  vacanti  nella pianta organica del
comune;
  Ravvisata quindi la opportunita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio
1987, concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di  personale  con
contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie
esigenze connesse con gli eventi alluvionali del  luglio  1987  nella
provincia  di  Sondrio,  gia'  prorogate,  da ultimo, a beneficio del
comune di Valdisotto con ordinanze n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989 e
n.   1741/FPC   del  16  giugno  1989  citate  nelle  premesse,  sono
ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune  fino  al  30
giugno 1990.
  L'onere  complessivo  presunto  di  L.  398.275.000  correlato alle
predette proroghe e' posto a  carico  del  fondo  per  la  protezione
civile  con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 marzo 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO