IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987, n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1989, e n. 1741/FPC del 16 giugno 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni in favore del comune di Valdisotto fino al 31 dicembre 1989 per dodici unita' (cinque impiegati amministrativi livello quarto, un vigile urbano livello quarto e sei operai livello quarto) e per quindici operai (livello terzo), attese le esigenze ancora in essere; Vista la nota n. 4916 del 3 novembre 1989 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare ulteriormente per un anno le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate; Vista la nota n. 89/20.2/CAT DM-H GAB del 29 gennaio 1990 con la quale il prefetto di Sondrio, alla stregua della relazione stilata dal funzionario dirigente l'ufficio di ragioneria della prefettura circa la consistenza e la natura degli adempimenti amministrativi ed operativi ancora in corso nel comune di Valdisotto a seguito dell'emergenza alluvionale del 1987, ha espresso parere favorevole ad una proroga delle assunzioni straordinarie di cui alla sopracitata ordinanza fino al 30 giugno 1990, salvo eventuale successiva necessaria proroga; Ritenuto che, in base alle risultanze della verifica anzidetta, sussistono ancora mumerosi adempimenti connessi sia alla emergenza, sia alle pratiche relative agli indennizzi, sia ai lavori appaltati, sia alla ricostruzione della frazione di S. Antonio Morignone, tali da richiedere il trattenimento delle unita' straordinarie in servizio, attesa la impossibilita' determinata dal blocco delle assunzioni di coprire i posti vacanti nella pianta organica del comune; Ravvisata quindi la opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Art. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, gia' prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanze n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989 e n. 1741/FPC del 16 giugno 1989 citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune fino al 30 giugno 1990. L'onere complessivo presunto di L. 398.275.000 correlato alle predette proroghe e' posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 marzo 1990 Il Ministro: LATTANZIO