IL MINISTRO DEL FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Viste le direttive n. 169 del 28 maggio 1969, n. 230 del 12 giugno 1972, n. 1032 del 19 dicembre 1978, n. 1033 del 19 dicembre 1978, n. 231 del 30 aprile 1984 e n. 348 dell'8 luglio 1985, emanate dal Consiglio delle Comunita' economiche europee, al fine di attuare l'armonizzazione delle disposizioni legislative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; Visto l'art. 38-quater introdotto, con decorrenza 1 gennaio 1982, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 793, nella normativa dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, punto 1), lettera a), della direttiva CEE n. 664 del 21 dicembre 1988 che ha elevato il limite di detta franchigia da trecentocinquanta a trecentonovanta ECU; Ritenuta la necessita' di allineare a detto nuovo limite il valore di L. 525.000 stabilito dall'art. 1 del decreto interministeriale 16 dicembre 1985 modificativo del valore di L. 250.000 previsto nel primo comma del citato art. 38-quater; Visto l'ultimo comma dello stesso art. 38-quater che prevede la possibilita' di adeguare, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare della franchigia in base all'aggiornamento della medesima apportato in sede comunitaria; Decreta: Art. 1. Il limite di L. 525.000 previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 1985 e' elevato a L. 605.000.