IL MINISTRO DEL FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le direttive n. 169 del 28 maggio 1969, n. 230 del 12 giugno
1972, n. 1032 del 19 dicembre 1978, n. 1033 del 19 dicembre 1978,  n.
231  del  30  aprile  1984  e  n. 348 dell'8 luglio 1985, emanate dal
Consiglio delle Comunita' economiche  europee,  al  fine  di  attuare
l'armonizzazione   delle   disposizioni  legislative  riguardanti  la
franchigia  dalle  imposte  sulla  cifra  di  affari  e  dalle  altre
imposizioni  indirette interne riscosse all'importazione nel traffico
internazionale di viaggiatori;
  Visto  l'art. 38-quater introdotto, con decorrenza 1› gennaio 1982,
dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
1982, n. 793, nella normativa dell'imposta sul valore aggiunto di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1,  punto 1), lettera a), della direttiva CEE n. 664
del 21 dicembre 1988 che ha elevato il limite di detta franchigia  da
trecentocinquanta a trecentonovanta ECU;
  Ritenuta  la necessita' di allineare a detto nuovo limite il valore
di L. 525.000 stabilito dall'art. 1 del decreto interministeriale  16
dicembre  1985  modificativo  del  valore  di L. 250.000 previsto nel
primo comma del citato art. 38-quater;
  Visto  l'ultimo  comma  dello  stesso art. 38-quater che prevede la
possibilita' di adeguare, con decreto del Ministro delle  finanze  di
concerto  con il Ministro del tesoro, l'ammontare della franchigia in
base all'aggiornamento della medesima apportato in sede comunitaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  limite  di  L.  525.000  previsto  dal  decreto ministeriale 16
dicembre 1985 e' elevato a L. 605.000.