IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevede la modifica delle aliquote di contribuzione per la concessione delle provvidenze alle imprese di costruzione, trasformazione e modificazione navale ivi disposte; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' economiche europee (89/C32/06) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. C/32 dell'8 febbraio 1989, con cui il massimale di aiuto di cui all'art. 4 della direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1987, n. 87/167 CEE, e' stato fissato al 26%; Considerato che per le piccole navi di costo inferiore a 6 milioni di ECU il livello massimo di aiuto consentito dalla Commissione CEE in base all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, della predetta direttiva e' stato fissato, per gli anni 1987 e 1988, al 20% e, per il 1989, e' stato ridotto al 16%, come da lettera della Commissione delle Comunita' economiche europee SG(88)D/15558 del 27 dicembre 1988; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%. Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata al 26%. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 ottobre 1989 Il Ministro: VIZZINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1990 Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 22