IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  16 marzo 1988, n. 88, che stabilisce le modalita'
sugli accordi interprofessionali e sui contratti  di  coltivazione  e
vendita dei prodotti agricoli;
  Visto  l'accordo  interprofessionale,  stipulato in data 18 gennaio
1990 per la campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione
industriale,  volto  a garantire un prezzo minimo ai produttori ed un
costante  approvvigionamento  di   materia   prima   alle   industrie
trasformatrici;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  disposizioni interne sul
funzionamento  dei  centri  di  raccolta  e  l'avvio   del   prodotto
contrattato alla trasformazione industriale;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  disposizioni interne sul
funzionamento  dei  centri  di  raccolta  e  l'avvio   del   prodotto
contrattato alla trasformazione industriale;
  Atteso che occorre provvedere in conformita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'accordo  interprofessionale  per  la  campagna 1990 per le patate
destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato  in
data  18  gennaio  1990 e' approvato. Detto accordo, parte integrante
del presente provvedimento, produce i  propri  effetti  dalla  citata
data del 18 gennaio 1990; pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto,
assume valore giuridico e dispone, tra l'altro,  le  seguenti  regole
basi:
   1) un obiettivo di trasformazione pari a 110.000 tonn. di patate;
   2)  un  prezzo  minimo  fissato  secondo le modalita' contrattuali
riportate nell'accordo;
   3)  una  contrattazione  esclusiva delle imprese di trasformazione
industriale con le associazioni di produttori;
   4)  l'istituzione  obbligatoria,  da  parte  delle associazioni di
produttori,  di  centri  di  raccolta  del  prodotto  destinati  alla
concentrazione  della produzione, al controllo fisico dello stesso ed
allo   snellimento   delle   operazioni   relative   all'avvio   alla
trasformazione industriale;
   5)  il  pagamento  del  prodotto da parte delle imprese acquirenti
dovra'  avvenire  mediante  assegno  circolare  non  trasferibile   o
bonifico  bancario,  e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione
entro sessanta giorni dal momento della consegna.