IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 recante qualita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visti i decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49; 14 aprile 1989, n. 130; 14 giugno 1989, n. 229; 4 agosto 1989, n. 278; 7 ottobre 1989, n. 335; 6 dicembre 1989, n. 388 e 5 febbraio 1990, n. 16, recanti "misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile"; Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1989 recante disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano; Viste le ordinanze del Ministro della sanita' concernenti le sostanze attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin con le relative prescrizioni di impiego; Esaminate le risultanze dei lavori della commissione consultiva tossicologica nazionale relativamente alle sostanze attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin quali risultanti dal documento CCTN/Pesticidi 5/89 aggiornato al 7 luglio 1989 e attualmente in corso di definizione; Esaminate le risultanze dei lavori della seduta del 15 marzo 1990 della commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nel merito delle attivita' biologiche, dei residui massimi permissibili, degli aspetti di contaminazione delle acque destinate al consumo umano nonche' della necessita' agricola e delle modalita' di uso delle sostanze attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin; Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione di ulteriori e piu' restrittive prescrizioni relative all'impiego delle citate sostanze attive; Rilevata la necessita' di provvedere a quanto summenzionato con procedure di urgenza al fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile, fin dalla imminente campagna agricola; Ordina: Art. 1. Alaclor 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono vietati sul territorio nazionale la vendita e l'impiego di alaclor per il diserbo della soia. 2. A partire dalla stessa data, i trattamenti di diserbo del mais con alaclor sono consentiti sul territorio nazionale solo se effettuati con una dose massima di impiego pari a 2,6 kg di principio attivo tecnico per ettaro. 3. I livelli dei residui di alaclor nel mais sono verificati con una apposita campagna a sondaggio da effettuarsi, entro il 31 dicembre 1990, a cura dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con i presidi multizonali di prevenzione appositamente individuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, utilizzando un metodo con sensibilita' pari almeno a 0,02 ppm. Sulla base dei risultati ottenuti, si provvede entro il 31 gennaio 1991 al riesame delle autorizzazioni relative alla vendita e all'impiego di alaclor per il mais. 4. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono vietati sul territorio nazionale la vendita e l'impiego di formulazioni di alaclor diverse da quelle microincapsulate, in forma liquida o disidratata. 5. A partire dalla data di cui al comma 4, e' fatto obbligo ai titolari di registrazioni di adottare sistemi chiusi di travaso per le confezioni di alaclor di volume uguale o superiore a 50 litri e ai venditori di provvedere al recupero dei citati contenitori dopo l'uso.