IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26
febbraio 1963, n.  441,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
alimenti e delle bevande;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, che approva il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
produzione,  del  commercio  e  della  vendita  dei fitofarmaci e dei
presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  6  giugno  1985  recante qualita'
massime  di  residui  delle  sostanze  attive  dei  presidi  sanitari
tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
  Visti  i  decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49; 14 aprile 1989, n.
130; 14 giugno 1989, n. 229; 4 agosto 1989, n. 278; 7  ottobre  1989,
n.  335;  6  dicembre  1989, n. 388 e 5 febbraio 1990, n. 16, recanti
"misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione
dell'inquinamento      delle      risorse      idriche      destinate
all'approvvigionamento potabile";
  Visto   il  decreto  interministeriale  14  febbraio  1989  recante
disciplina concernente le deroghe alle  caratteristiche  di  qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro  della  sanita'  concernenti le
sostanze  attive   denominate   alaclor,   metolaclor,   atrazina   e
trifluralin con le relative prescrizioni di impiego;
  Esaminate  le  risultanze  dei  lavori della commissione consultiva
tossicologica nazionale relativamente alle sostanze attive denominate
alaclor,  metolaclor,  atrazina  e  trifluralin  quali risultanti dal
documento  CCTN/Pesticidi  5/89  aggiornato  al  7  luglio   1989   e
attualmente in corso di definizione;
  Esaminate  le  risultanze dei lavori della seduta del 15 marzo 1990
della commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato decreto del
Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nel merito delle
attivita' biologiche, dei residui massimi permissibili, degli aspetti
di  contaminazione  delle  acque  destinate  al consumo umano nonche'
della necessita' agricola e delle modalita'  di  uso  delle  sostanze
attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere all'emanazione di ulteriori e
piu'  restrittive  prescrizioni  relative  all'impiego  delle  citate
sostanze attive;
  Rilevata  la  necessita'  di  provvedere a quanto summenzionato con
procedure di  urgenza  al  fine  di  rendere  le  nuove  prescrizioni
efficaci,   per   quanto  possibile,  fin  dalla  imminente  campagna
agricola;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                               Alaclor
  1.  A  far  data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  sono  vietati  sul  territorio
nazionale  la  vendita  e  l'impiego  di alaclor per il diserbo della
soia.
  2.  A  partire dalla stessa data, i trattamenti di diserbo del mais
con  alaclor  sono  consentiti  sul  territorio  nazionale  solo   se
effettuati con una dose massima di impiego pari a 2,6 kg di principio
attivo tecnico per ettaro.
  3.  I  livelli  dei residui di alaclor nel mais sono verificati con
una apposita  campagna  a  sondaggio  da  effettuarsi,  entro  il  31
dicembre   1990,   a  cura  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  in
collaborazione con i presidi multizonali di prevenzione appositamente
individuati  dalle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Piemonte  e
Veneto, utilizzando un metodo con sensibilita'  pari  almeno  a  0,02
ppm.  Sulla  base  dei  risultati  ottenuti,  si provvede entro il 31
gennaio 1991 al riesame delle autorizzazioni relative alla vendita  e
all'impiego di alaclor per il mais.
  4.  A  partire  dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica,  sono  vietati  sul  territorio  nazionale  la  vendita e
l'impiego   di   formulazioni   di   alaclor   diverse   da    quelle
microincapsulate, in forma liquida o disidratata.
  5.  A  partire  dalla  data  di cui al comma 4, e' fatto obbligo ai
titolari di registrazioni di adottare sistemi chiusi di  travaso  per
le confezioni di alaclor di volume uguale o superiore a 50 litri e ai
venditori di provvedere  al  recupero  dei  citati  contenitori  dopo
l'uso.